Art. 5. Ulteriori ispezioni fitosanitarie dei Servizi fitosanitari regionali 1. Oltre alle ispezioni previste all'art. 4, i Servizi fitosanitari regionali devono effettuare analisi intese ad individuare un'infezione latente, secondo il sistema di prove stabilito nella direttiva sopramenzionata, su campioni prelevati in ogni villaggio o bacino per ciascuna zona specificata all'art. 2. 2. Durante la campagna di esportazione deve essere prelevato almeno un campione per zona, definita all'art. 2, secondo un tasso di campionamento di 200 tuberi per ciascun lotto. Il campione selezionato per l'individuazione di un'infezione latente viene inoltre sottoposto ad una ispezione dei tuberi tagliati. Per ciascun campione analizzato e confermato positivo si deve mantenere e conservare in condizioni adeguate ogni estratto residuo di patata. 3. Ogni lotto da cui sono stati prelevati i campioni resta sotto il controllo dei Servizi fitosanitari e non puo' essere commercializzato o utilizzato fintantoche' non sia accertato che l'analisi suddetta non abbia confermato la presenza dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. 4. In caso di conferma, il lotto da cui e' stato prelevato il campione e' sottoposto ad una delle misure seguenti: a) rifiuto del lotto o autorizzazione ad inviare i prodotti verso una destinazione al di fuori della Comunita', oppure; b) distruzione del lotto. 5. I Servizi fitosanitari regionali sono tenuti a notificare immediatamente al Ministero delle politiche agricole e forestali - Servizio fitosanitario centrale, i risultati delle analisi che facciano sospettare o confermino la presenza del batterio; tale comunicazione deve essere effettuata sulla base di un risultato positivo di una prova o di prove rapide di screening. 6. Il Servizio fitosanitario centrale provvedera' a darne comunicazione alla Commissione dell'Unione europea.