Art. 5.
Ulteriori ispezioni fitosanitarie dei Servizi fitosanitari regionali
  1. Oltre alle ispezioni previste all'art. 4, i Servizi fitosanitari
regionali   devono   effettuare   analisi   intese   ad   individuare
un'infezione  latente,  secondo  il  sistema di prove stabilito nella
direttiva  sopramenzionata, su campioni prelevati in ogni villaggio o
bacino per ciascuna zona specificata all'art. 2.
  2. Durante la campagna di esportazione deve essere prelevato almeno
un  campione  per  zona,  definita  all'art.  2,  secondo un tasso di
campionamento   di   200   tuberi  per  ciascun  lotto.  Il  campione
selezionato   per  l'individuazione  di  un'infezione  latente  viene
inoltre  sottoposto ad una ispezione dei tuberi tagliati. Per ciascun
campione  analizzato  e  confermato  positivo  si  deve  mantenere  e
conservare in condizioni adeguate ogni estratto residuo di patata.
  3. Ogni lotto da cui sono stati prelevati i campioni resta sotto il
controllo dei Servizi fitosanitari e non puo' essere commercializzato
o  utilizzato  fintantoche'  non sia accertato che l'analisi suddetta
non  abbia  confermato  la  presenza  dello  Pseudomonas solanacearum
(Smith) Smith.
  4.  In  caso  di  conferma,  il  lotto da cui e' stato prelevato il
campione e' sottoposto ad una delle misure seguenti:
    a) rifiuto del lotto o autorizzazione ad inviare i prodotti verso
una destinazione al di fuori della Comunita', oppure;
    b) distruzione del lotto.
  5.  I  Servizi  fitosanitari  regionali  sono  tenuti  a notificare
immediatamente  al  Ministero  delle politiche agricole e forestali -
Servizio  fitosanitario  centrale,  i  risultati  delle  analisi  che
facciano  sospettare  o  confermino  la  presenza  del batterio; tale
comunicazione  deve  essere  effettuata  sulla  base  di un risultato
positivo di una prova o di prove rapide di screening.
  6.   Il   Servizio   fitosanitario  centrale  provvedera'  a  darne
comunicazione alla Commissione dell'Unione europea.