Art. 6. Adempimenti per coloro che introducono le patate egiziane 1. Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, che introducono o commercializzano nel territorio nazionale patate egiziane, devono adottare misure adeguate per lo smaltimento dei residui dopo il condizionamento o la lavorazione delle patate, in modo da evitare la diffusione del batterio in questione a seguito di un'eventuale infezione latente. 2. In particolare gli acquirenti commerciali sopracitati sono tenuti a comunicare ai Servizi fitosanitari regionali l'ubicazione degli impianti di lavorazione, che devono avere un ciclo di lavorazione, od un impianto di trattamento dei rifiuti, comprese le acque di lavaggio, tale da escludere il rischio di diffusione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. 3. I Servizi fitosanitari regionali, dopo aver effettuato le ispezioni previste agli articoli 4 e 5 del presente decreto, devono verificare che gli acquirenti commerciali in questione appongano sugli imballaggi delle patate un'etichetta con la seguente dicitura: "Patate da consumo - vietata la semina", prima che questi ultimi vengano avviati alla commercializzazione.