Art. 6.
      Adempimenti per coloro che introducono le patate egiziane
  1.  Tutti  gli  acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art.
19,  secondo  comma,  del  decreto  ministeriale 31 gennaio 1996, che
introducono   o  commercializzano  nel  territorio  nazionale  patate
egiziane,  devono  adottare  misure  adeguate  per lo smaltimento dei
residui  dopo  il  condizionamento  o la lavorazione delle patate, in
modo  da evitare la diffusione del batterio in questione a seguito di
un'eventuale infezione latente.
  2.  In  particolare  gli  acquirenti  commerciali  sopracitati sono
tenuti  a  comunicare  ai Servizi fitosanitari regionali l'ubicazione
degli   impianti  di  lavorazione,  che  devono  avere  un  ciclo  di
lavorazione,  od  un impianto di trattamento dei rifiuti, comprese le
acque  di  lavaggio,  tale  da  escludere il rischio di diffusione di
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.
  3.  I  Servizi  fitosanitari  regionali,  dopo  aver  effettuato le
ispezioni  previste  agli articoli 4 e 5 del presente decreto, devono
verificare  che  gli  acquirenti  commerciali  in questione appongano
sugli  imballaggi delle patate un'etichetta con la seguente dicitura:
"Patate  da  consumo  -  vietata  la semina", prima che questi ultimi
vengano avviati alla commercializzazione.