Art. 7.
                          Relazioni finali
  1.  I  Servizi  fitosanitari  regionali  devono inviare al Servizio
fitosanitario  centrale  del  Ministero  delle  politiche  agricole e
forestali  entro  il  30 luglio  2000  le seguenti informazioni sulle
quantita' importate e gli esami ufficiali effettuati:
    a) una copia di ciasun certificato fitosanitario e degli allegati
che lo accompagnano;
    b) per  ciascun  certificato,  l'indicazione  dei  lotti che sono
stati campionati per essere testati su eventuali infezioni latenti;
    c) per i campioni testati in laboratorio, l'indicazione dei lotti
nei  quali  i  sintomi  sospetti  sono  stati  osservati  durante  la
preparazione dei coni prima delle analisi;
    d) il  numero totale di ispezioni visuali effettuate sui lotti di
patate   da   consumo   indicati   sul   certificato   fitosanitario,
specificando  il  motivo  per  il  quale il numero delle ispezioni e'
differente   dal   numero   dei   lotti   indicati   dal  certificato
fitosanitario;
    e) nel  caso in cui, a seguito delle ispezioni visuali del lotto,
alcuni  tubercoli  con sintomi sospetti del marciume bruno sono stati
inviati  al  laboratorio,  indicare  il  numero  dei  tubercoli ed il
risultato dell'analisi;
    f) informazioni  relative  alle  misure  prese  ed  ai  controlli
effettuati  per l'eliminazione degli scarti dopo il condizionamento o
la trasformazione delle patate;
    g) ispezioni   effettuate   sulle   patate  egiziane  durante  la
commercializzazione;
    h) ogni  ulteriore  informazione  sulle  osservazioni  effettuate
durante le ispezioni alle patate da consumo egiziane.
  2.  I  Servizi  fitosanitari  regionali  sono tenuti a compilare la
tabella  riepilogativa delle ispezioni, allegata al presente decreto,
che  prevede  le  informazioni,  di  cui  al  comma  1, da inviare al
Ministero   delle   politiche   agricole   e   forestali  -  Servizio
fitosanitario centrale.
  Il  decreto  ministeriale 23 febbraio 1998 citato nelle premesse e'
abrogato.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione.
  Il  presente  decreto  entrera' in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 15 febbraio 2000
                                               Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 48.