Art. 6.
                      Responsabilita' e recesso
  L'universita'  assegnataria e' responsabile nei confronti del MURST
della  realizzazione  del  progetto.  Nel  caso in cui esso non fosse
realizzato  nel  rispetto  degli obiettivi e dei tempi previsti o che
l'universita'  intendesse  recedere,  essa  e' tenuta a restituire al
MURST l'intero importo del cofinanziamento erogato.
  Il   MURST   e'  responsabile  esclusivamente  dell'erogazione  del
contributo   alle   scadenze   previste   ed   e'   esente   da  ogni
responsabilita'  nei  confronti  dell'ateneo  assegnatario nonche' di
terzi  in  genere  per  fatti  o situazioni derivanti dall'attuazione
delle attivita' del progetto.