Art. 6. Responsabilita' e recesso L'universita' assegnataria e' responsabile nei confronti del MURST della realizzazione del progetto. Nel caso in cui esso non fosse realizzato nel rispetto degli obiettivi e dei tempi previsti o che l'universita' intendesse recedere, essa e' tenuta a restituire al MURST l'intero importo del cofinanziamento erogato. Il MURST e' responsabile esclusivamente dell'erogazione del contributo alle scadenze previste ed e' esente da ogni responsabilita' nei confronti dell'ateneo assegnatario nonche' di terzi in genere per fatti o situazioni derivanti dall'attuazione delle attivita' del progetto.