Art. 3.
  1.  Il  Ministero della difesa assume a carico del proprio bilancio
gli  oneri necessari per assicurare il massimo utilizzo delle proprie
navi  adibite  al  rifornimento  idrico  con  priorita'  per le isole
Pelagie.
  2.  La  regione  siciliana,  nelle more della pronuncia della Corte
costituzionale,  e  comunque  non  oltre  il 30 giugno 2000, assume a
proprio  carico  il  50  per  cento  degli oneri stimati in lire 6000
milioni  per  la  fornitura  eccedente  la quota di fabbisogno idrico
soddisfatta  dalla  Marina  militare,  detratta  la quota dei costi a
carico  dell'utenza  finale,  restando  a carico della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  Dipartimento  della  protezione civile, la
restante quota del 50 per cento.
  3.  Per le finalita' di cui alla presente ordinanza e' assegnata al
Commissario   delegato  la  somma  di  lire  3000  milioni  a  valere
sull'unita'  previsionale  di base 20.2.1.3 del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353).