Art. 3. 1. Il Ministero della difesa assume a carico del proprio bilancio gli oneri necessari per assicurare il massimo utilizzo delle proprie navi adibite al rifornimento idrico con priorita' per le isole Pelagie. 2. La regione siciliana, nelle more della pronuncia della Corte costituzionale, e comunque non oltre il 30 giugno 2000, assume a proprio carico il 50 per cento degli oneri stimati in lire 6000 milioni per la fornitura eccedente la quota di fabbisogno idrico soddisfatta dalla Marina militare, detratta la quota dei costi a carico dell'utenza finale, restando a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, la restante quota del 50 per cento. 3. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza e' assegnata al Commissario delegato la somma di lire 3000 milioni a valere sull'unita' previsionale di base 20.2.1.3 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353).