Art. 6.
  1.  Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti
dal  Commissario  delegato  fino  alla  data  di  pubblicazione della
presente ordinanza.
  2.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni contenute nelle precedenti
ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 26 febbraio 2000
                                                  Il Ministro: Bianco