Art. 6. 1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal Commissario delegato fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza. 2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 febbraio 2000 Il Ministro: Bianco