Art. 2.
  1.  Sono  riservate al Ministro le funzioni e le responsabilita' di
cui  agli  articoli  3  e 14 del decreto legislativo n. 29/1993, come
modificato ed integrato, nonche' dagli articoli 3, 4 e 10 del decreto
legislativo  n.  279/1997,  nelle  attivita'  ivi meglio descritte ed
inerenti in generale le materie di alta direzione, di responsabilita'
politica   generale   e   di  coordinamento  politico-amministrativo,
finanziario, contabile, programmatico ed organizzativo.