Art. 5.
  1. Il Sottosegretario di Stato on. prof. Vincenzo Sica, nell'ambito
e  ai  fini dell'attuazione degli indirizzi di cui al precedente art.
2,  e'  delegato  all'esercizio  delle funzioni relative alle materie
sottoindicate:
    a) rapporti  istituzionali  con  il Ministero della sanita' nelle
materie   di  comune  interesse,  con  particolare  riferimento  alla
definizione degli atti, anche normativi, che richiedono il concerto;
    b) nell'ambito  dei  fini  di  cui  alla  precedente  lettera a),
attivita'  preparatorie alle intese previste dagli articoli 3 e 8 del
decreto  legislativo  approvato  in via preliminare dal Consiglio dei
Ministri   il   19 novembre   1999  e  approvato  definitivamente  il
18 dicembre 1999, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
con  il  quale  e' stata esercitata la delega di cui all'art. 6 della
legge 30 novembre 1998, n. 419;
    c) problematiche   concernenti   le  scuole  di  specializzazione
medica, avuto riguardo, a tal fine, per la attuazione delle direttive
dell'Unione europea;
    d) coordinamento  delle  proposte relative alla ricerca sanitaria
di  cui  all'art.  12-bis del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre  1992,  n.  502,  introdotto  dall'art.  11  del  decreto
legislativo  19 giugno  1999,  n.  229;  individuazione  dei soggetti
partecipanti,   delle   aree   di   ricerca;   delle   modalita'   di
finanziamento, previa verifica delle compatibilita' del bilancio;
    e) predisposizione  di criteri di valutazione dei risultati delle
ricerche  che  assicurino  trasparenza  ed  obiettivita'; promozione,
nell'ambito  e  per  i  fini  di  cui  alla precedente lettera d), di
intese,  programmi, iniziative tra enti di ricerca, universita', enti
territoriali,    organismi   pubblici,   enti   privati,   anche   di
volontariato,  rivolti  allo  sviluppo  di  sinergie  organizzative e
gestionali,  nonche'  di coordinamento delle attivita' scientifiche e
di ricerca.
  2.  Nelle  materie di cui al comma 1 spettano al delegato poteri di
firma   dei   relativi   atti,  quando  non  investano  questioni  di
particolare rilievo politico ovvero di rilevante importanza economica
ed amministrativa, oppure concernano rapporti internazionali.