Art. 2. 1. I direttori di cui all'art. 1, comma 1, sono delegati ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti: a) da contestazioni di indebite richieste di aiuti al consumo di olio di oliva, in violazione di quanto previsto dall'art. 12, paragrafi 6 e 7, del regolamento CEE n. 643/93 del 19 marzo 1993 e successive modifiche, qualora l'importo dell'aiuto effettivamente richiesto non sia superiore a L. 100.000.000, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza; b) da contestazioni di indebite richieste di aiuti al consumo di olio di oliva, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza, in violazione di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento CEE n. 2677/85 cosi' come modificato dall'art. 1, punto 2, del regolamento CEE 1008/92 del 23 aprile 1992, qualora l'importo dell'aiuto richiesto nel mese successivo al prelievo dei campioni non sia superiore a L. 100.000.000; c) da contestazioni di indebite richieste di aiuti al consumo di olio di oliva, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza, in violazione di quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2677/85 cosi' come modificato dall'art. 1, punto 1, del regolamento CEE 887/96 del 15 maggio 1996, qualora l'importo dell'aiuto richiesto per il mese precedente il prelievo dei campioni, non sia superiore a L. 100.000.000; d) da contestazioni per le trasgressioni amministrative, commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza, in violazione di quanto previsto dall'articolo 12-bis, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 12677/85, quale modificato dall'art. 1, punto 8, del regolamento CEE 571/91, in caso di sconfezionamento di olio senza autorizzazione, qualora l'importo dell'aiuto al consumo applicabile alle quantita' di olio interessato non sia superiore a L. 100.000.000. 2. Resta riservata alla competenza dell'ispettore generale capo per la prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari, l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni amministrative di cui al comma 1, di importo superiore a L. 100.000.000.