Art. 2.
  1.  I  direttori  di  cui  all'art.  1,  comma  1, sono delegati ad
emettere   le   ordinanze-ingiunzioni  di  pagamento  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie derivanti:
    a) da  contestazioni di indebite richieste di aiuti al consumo di
olio  di  oliva,  in  violazione  di  quanto  previsto  dall'art. 12,
paragrafi  6  e  7, del regolamento CEE n. 643/93 del 19 marzo 1993 e
successive  modifiche,  qualora  l'importo  dell'aiuto effettivamente
richiesto  non  sia  superiore a L. 100.000.000, per le trasgressioni
amministrative   commesse   nell'ambito   della   circoscrizione   di
competenza;
    b) da  contestazioni di indebite richieste di aiuti al consumo di
olio   di   oliva,   per  le  trasgressioni  amministrative  commesse
nell'ambito  della  circoscrizione  di  competenza,  in violazione di
quanto  previsto dall'articolo 5 del regolamento CEE n. 2677/85 cosi'
come modificato dall'art. 1, punto 2, del regolamento CEE 1008/92 del
23 aprile  1992,  qualora  l'importo  dell'aiuto  richiesto  nel mese
successivo   al   prelievo  dei  campioni  non  sia  superiore  a  L.
100.000.000;
    c) da  contestazioni di indebite richieste di aiuti al consumo di
olio   di   oliva,   per  le  trasgressioni  amministrative  commesse
nell'ambito  della  circoscrizione  di  competenza,  in violazione di
quanto  previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento CEE n.
2677/85  cosi'  come modificato dall'art. 1, punto 1, del regolamento
CEE 887/96 del 15 maggio 1996, qualora l'importo dell'aiuto richiesto
per  il mese precedente il prelievo dei campioni, non sia superiore a
L. 100.000.000;
    d) da contestazioni per le trasgressioni amministrative, commesse
nell'ambito  della  circoscrizione  di  competenza,  in violazione di
quanto  previsto  dall'articolo  12-bis, paragrafo 3, del regolamento
CEE   n.  12677/85,  quale  modificato  dall'art.  1,  punto  8,  del
regolamento  CEE  571/91,  in  caso di sconfezionamento di olio senza
autorizzazione,  qualora  l'importo dell'aiuto al consumo applicabile
alle   quantita'   di   olio  interessato  non  sia  superiore  a  L.
100.000.000.
  2. Resta riservata alla competenza dell'ispettore generale capo per
la  prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari, l'emissione
delle    ordinanze-ingiunzioni    di    pagamento    delle   sanzioni
amministrative  pecuniarie per le violazioni amministrative di cui al
comma 1, di importo superiore a L. 100.000.000.