Art. 3.
  1.  I  direttori  di  cui  all'art.  1,  comma  1, sono delegati ad
emettere   le   ordinanze-ingiunzioni  di  pagamento  delle  sanzioni
amministrative   pecuniarie   per   le  trasgressioni  amministrative
commesse  nell'ambito  della circoscrizione di rispettiva competenza,
in  violazione  di  quanto  previsto  dall'art.  63  della  legge  29
dicembre 1990, n. 428.