Art. 3. 1. I direttori di cui all'art. 1, comma 1, sono delegati ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di rispettiva competenza, in violazione di quanto previsto dall'art. 63 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.