Art. 4. 1. I direttori di cui all'art. 1, comma 1, sono delegati ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di rispettiva competenza, in violazione di quanto previsto dall'art. 3 della citata legge 8 luglio 1997, n. 213.