Art. 4.
  1.  I  direttori  di  cui  all'art.  1,  comma  1, sono delegati ad
emettere   le   ordinanze-ingiunzioni  di  pagamento  delle  sanzioni
amministrative   pecuniarie   per   le  trasgressioni  amministrative
commesse  nell'ambito  della circoscrizione di rispettiva competenza,
in  violazione  di  quanto  previsto  dall'art.  3 della citata legge
8 luglio 1997, n. 213.