Art. 6. 1. I direttori di cui all'art. 1, comma 1, sono delegati ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza, in violazione delle disposizioni la cui competenza sanzionatoria rientra, a norma dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999, tra le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali, ad eccezione delle trasgressioni per le quali, ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto legislativo, sia prevista una sanzione proporzionale superiore a L. 200.000.000. 2. Resta riservata alla competenza delI'ispettore generale capo per la prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni amministrative di cui al comma 1, per le quali, ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999, sia prevista una sanzione proporzionale superiore a L. 200.000.000. Il presente decreto sostituisce il decreto n. 51477 del 1o aprile 1999. Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 febbraio 2000 Il dirigente generale ispettore generale capo Ambrosio