Art. 6.
  1.  I  direttori  di  cui  all'art.  1,  comma  1, sono delegati ad
emettere   le   ordinanze-ingiunzioni  di  pagamento  delle  sanzioni
amministrative   pecuniarie   per   le  trasgressioni  amministrative
commesse   nell'ambito   della   circoscrizione   di  competenza,  in
violazione   delle   disposizioni  la  cui  competenza  sanzionatoria
rientra, a norma dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 507
del  30 dicembre  1999,  tra  le  attribuzioni  del  Ministero  delle
politiche  agricole e forestali, ad eccezione delle trasgressioni per
le  quali, ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto legislativo, sia
prevista una sanzione proporzionale superiore a L. 200.000.000.
  2. Resta riservata alla competenza delI'ispettore generale capo per
la  prevenzione  e repressione delle frodi agroalimentari l'emissione
delle    ordinanze-ingiunzioni    di    pagamento    delle   sanzioni
amministrative  pecuniarie per le violazioni amministrative di cui al
comma  1,  per  le  quali,  ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto
legislativo  n.  507  del 30 dicembre 1999, sia prevista una sanzione
proporzionale superiore a L. 200.000.000.
  Il  presente  decreto sostituisce il decreto n. 51477 del 1o aprile
1999.
  Il  presente  decreto  e'  inviato  all'organo di controllo per gli
adempimenti   di   competenza  e  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 21 febbraio 2000

                                Il dirigente generale
                               ispettore generale capo
                                      Ambrosio