Art. 10.
Modalita'   e   contenuti   della  comunicazione  preventiva  per  la
diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici.
  1. Gli editori di quotidiani e periodici che dal quarantacinquesimo
e  fino  a  tutto  il penultimo giorno prima delle elezioni intendano
diffondere  a qualsiasi titolo, nelle forme ammesse dall'art. 7 della
legge  22 febbraio  2000,  n. 28, messaggi politici elettorali per le
elezioni  dei  consigli e dei presidenti delle giunte delle regioni a
statuto  ordinario, fissate per il giorno 16 aprile 2000, sono tenuti
a  dare  notizia  dell'offerta dei relativi spazi entro cinque giorni
dalla  data  di  convocazione  dei  comizi  elettorali, attraverso un
apposito  comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla
diffusione  di  messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica
si  tiene  conto  della  data  di effettiva distribuzione, desumibile
dagli  adempimenti di deposito delle copie d'obbligo, e non di quella
di copertina. Ove in ragione della periodicita' della testata non sia
stato  possibile  pubblicare  su di questa, nel termine anzidetto, il
comunicato  preventivo,  la  diffusione dei messaggi non potra' avere
inizio  che  dal  numero successivo a quello recante la pubblicazione
del  comunicato  sulla  testata,  salvo  che  il comunicato sia stato
pubblicato,  nel  termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su
altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
  2.  Il  comunicato  preventivo  deve essere pubblicato con adeguato
rilievo,  sia  per collocazione sia per modalita' grafiche. Esso deve
precisare  le  condizioni  generali  dell'accesso e l'indirizzo ed il
numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della
concessionaria  di  pubblicita' presso cui e' depositato un documento
analitico, consultabile su richiesta, concernente:
    a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con
puntuale  indicazione  del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo
giorno  di  pubblicazione  entro  il quale gli spazi medesimi possono
essere prenotati;
    b) le  tariffe  per  l'accesso  a tali spazi, quali autonomamente
determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni
di gratuita';
    c) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico
rilevante  per  la  fruizione degli spazi medesimi, in particolare la
definizione  del  criterio di accettazione delle prenotazioni in base
alla loro progressione temporale.
  3. Devono essere riconosciute a tutti i soggetti politici e a tutti
i  candidati che richiedono spazi per messaggi politici elettorali le
condizioni  di  miglior favore praticate ad uno di essi per il modulo
acquistato.
  4.  Ogni editore e' tenuto a far verificare in modo documentale, su
richiesta  dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate
per  l'accesso agli spazi in questione nonche' i listini in relazione
ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
  5.  Nel  caso  di  edizioni  locali  o comunque di pagine locali di
testate  a  diffusione  nazionale,  tali  intendendosi  ai  fini  del
presente  atto  le  testate  con  diffusione pluriregionale, dovranno
indicarsi  distintamente  le tariffe praticate per le pagine locali e
le  pagine  nazionali nonche', ove diverse, le altre modalita' di cui
al comma 2.
  6.  Il comunicato puo' essere pubblicato piu' volte e diffuso anche
in ogni altra forma ritenuta opportuna.
  7.   La   pubblicazione   del   comunicato  preventivo  costituisce
condizione   pregiudiziale   di  legittimita'  della  diffusione  dei
messaggi  politici elettorali nel periodo considerato dal comma 1. In
caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1
e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche,
la  diffusione  dei  messaggi  puo'  avere  inizio dal secondo giorno
successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.