Art. 13.
                      Provvedimenti e sanzioni
  1.  Le  violazioni  delle  disposizioni  dell'art.  7  della  legge
22 febbraio  2000, n. 28, dell'art. 8 della legge medesima per quanto
riguarda  i  sondaggi pubblicati o diffusi da quotidiani, periodici e
agenzie  di  stampa,  nonche'  di quelle previste nel presente titolo
sono  perseguite  d'ufficio  dall'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni,  al  fine  dell'applicazione  delle  sanzioni previste
dall'art.   10   della  medesima  legge.  Ciascun  soggetto  politico
interessato  puo'  comunque  denunciare  tali  violazioni entro dieci
giorni dal fatto, ai sensi del medesimo art. 10.