Art. 15. Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni 1. I comitati regionali per le comunicazioni delle regioni a statuto ordinario o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, i seguenti compiti: a) trasmettono all'Autorita' le dichiarazioni con cui le emittenti locali accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti e rendono nota la collocazione nel palinsesto dei contenitori dedicati ai messaggi stessi, nonche' quelli relativi alle eventuali, successive modificazioni di tale collocazione; b) propongono all'Autorita' la determinazione del numero complessivo e della ripartizione tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione - in relazione alle risorse disponibili nella regione medesima dei messaggi politici autogestiti gratuiti, ai fini della trasmissione di questi da parte di emittenti locali; c) presenziano, mediante propri rappresentanti, ai sorteggi per la definizione dell'ordine di successione dei messaggi politici autogestiti all'interno dei contenitori previsti per le emittenti locali; d) vigilano sulla corretta ed uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonche' delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale; e) accertano le eventuali violazioni, trasmettono i relativi atti e formulano le conseguenti proposte all'Autorita' per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 16 del presente provvedimento.