Art. 15.
         Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni
  1.  I  comitati  regionali  per  le  comunicazioni  delle regioni a
statuto  ordinario o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i
comitati   regionali   per   i   servizi  radiotelevisivi  assolvono,
nell'ambito   territoriale   di  rispettiva  competenza,  i  seguenti
compiti:
    a) trasmettono   all'Autorita'   le   dichiarazioni  con  cui  le
emittenti   locali   accettano   di   trasmettere  messaggi  politici
autogestiti  e  rendono  nota  la  collocazione  nel  palinsesto  dei
contenitori dedicati ai messaggi stessi, nonche' quelli relativi alle
eventuali, successive modificazioni di tale collocazione;
    b) propongono   all'Autorita'   la   determinazione   del  numero
complessivo  e della ripartizione tra i soggetti politici richiedenti
in  ciascuna  regione  -  in relazione alle risorse disponibili nella
regione  medesima dei messaggi politici autogestiti gratuiti, ai fini
della trasmissione di questi da parte di emittenti locali;
    c) presenziano,  mediante  propri rappresentanti, ai sorteggi per
la  definizione  dell'ordine  di  successione  dei  messaggi politici
autogestiti  all'interno  dei  contenitori  previsti per le emittenti
locali;
    d) vigilano   sulla   corretta  ed  uniforme  applicazione  della
legislazione  vigente  e  del  presente  provvedimento da parte delle
emittenti   locali,   nonche'   delle  disposizioni  dettate  per  la
concessionaria  del  servizio pubblico dalla commissione parlamentare
per  l'indirizzo  generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
    e) accertano le eventuali violazioni, trasmettono i relativi atti
e formulano le conseguenti proposte all'Autorita' per i provvedimenti
di  competenza  di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 16
del presente provvedimento.