Art. 16.
                      Procedimenti sanzionatori
  1.  Le  violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000,
n.  28,  nonche' di quelle emanate dalla commissione parlamentare per
l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi
ovvero   delle   disposizioni  dettate  con  il  presente  atto  sono
perseguite   d'ufficio   dall'Autorita'.  Ciascun  soggetto  politico
interessato  puo' comunque denunciare le predette violazioni entro il
termine perentorio di dieci giorni dal fatto.
  2. La denuncia delle violazioni di cui al comma 1 e' inviata, anche
a  mezzo  telefax,  a  tutti  i  destinatari  indicati  dalla  legge:
all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni, all'emittente
privata  o  all'editore  presso  cui  e'  avvenuta  la violazione, al
competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove questo
non  sia stato ancora costituito, al comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi  nonche'  al  gruppo  provinciale  della  Guardia  di
finanza  nella  cui  competenza  territoriale  rientra  il  domicilio
dell'emittente  o dell'editore. La denuncia indirizzata all'Autorita'
e'  procedibile  solo se firmata in maniera leggibile ed accompagnata
dalla  documentazione  comprovante  l'avvenuto  invio  della denuncia
medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.
  3.  La denuncia contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione
dell'emittente  e  della  trasmissione  di cui si chiede la sanzione,
completa  di  data  e orario della trasmissione medesima, nonche' una
motivata argomentazione.
  4.   L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  provvede
direttamente alle istruttorie di cui al comma 1 riguardanti emittenti
radiotelevisive  nazionali  mediante  le  proprie  strutture,  che si
avvalgono,  a tal fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito
presso  l'Autorita'.  I  procedimenti riguardanti le emittenti locali
sono  sommariamente istruiti dai competenti comitati regionali per le
comunicazioni  ovvero,  ove  questi  non siano ancora costituiti, dai
comitati  regionali  per  i servizi radiotelevisivi, che formulano le
relative proposte all'Autorita' secondo quanto previsto al comma 5.
  5.  Il  gruppo  della Guardia di finanza competente per territorio,
ricevuta  la  denuncia  della violazione delle disposizioni di cui al
comma 1 da parte di emittenti radiotelevisive locali, entro le dodici
ore  successive  provvede al ritiro delle registrazioni interessate e
alla  trasmissione  del  supporto medesimo agli uffici del competente
comitato  regionale  per  le comunicazioni ovvero, ove questo non sia
ancora   costituito,   del   comitato   regionale   per   i   servizi
radiotelevisivi,  dandone  immediato avviso via telefax all'Autorita'
per  le  garanzie  nelle  comunicazioni.  Il  comitato procede ad una
istruttoria  sommaria e contesta i fatti anche a mezzo telefax, sente
gli  interessati  ed  acquisisce  le  eventuali controdeduzioni nelle
ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere
dello  stesso  termine,  non si pervenga ad uno spontaneo adeguamento
agli  obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio
nell'accesso  alla comunicazione politica secondo le modalita' di cui
ai  commi  3, 4 e 5 dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
il  comitato  trasmette  gli  atti  -  accompagnati  da uno specifico
verbale  di accertamento redatto, ove necessario, in cooperazione con
il   competente   gruppo  provinciale  della  Guardia  di  finanza  -
all'Autorita',  che  provvede  nel  termine  di  cui  al  comma 2 del
precitato  art.  10,  decorrente  dalla  data  di deposito presso gli
uffici   del   dipartimento  garanzie  e  contenzioso  dell'Autorita'
medesima.   In   ogni   caso,  il  comitato  segnala  tempestivamente
all'Autorita'  le  attivita'  svolte  e  la  sussistenza  di  episodi
rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.
  6.  L'Autorita'  puo' adottare ulteriori provvedimenti d'urgenza ai
sensi del comma 9 dell'art. 10 prima citato e, avvalendosi dei gruppi
provinciali della Guardia di finanza e degli ispettorati territoriali
del Ministero delle comunicazioni - che collaborano, a richiesta, con
i comitati regionali per le comunicazioni ovvero, ove non costituiti,
con  i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi - verifica il
rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma
31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  7.  Le  sanzioni  amministrative  pecuniarie stabilite dall'art. 15
della  legge  10 dicembre  1993, n. 515, come modificato dall'art. 1,
comma  23,  del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con
legge  23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni
delle   legge   medesima   non  abrogate  dall'art.  13  della  legge
22 febbraio  2000,  n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate
dalla   commissione   parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
vigilanza   dei   servizi   radiotelevisivi   ovvero  delle  relative
disposizioni  di  attuazione  dettate  con  il presente atto non sono
evitabili  con  il  pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16
della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico
dei  soggetti  a  favore  dei quali sono state commesse le violazioni
qualora ne venga accertata la responsabilita'.