Art. 17.
                      Disposizioni applicabili
  1.  Per  le  elezioni  che  avranno  luogo  il 16 aprile 2000 nelle
province e nei comuni elencati nell'allegato A alla presente delibera
si  applicano  le disposizioni del presente provvedimento, a tal fine
dovendosi intendere quanto segue:
    a) i  riferimenti  ai  consigli  regionali,  ai  relativi  gruppi
consiliari  ed  ai  presidenti  delle  giunte delle regioni a statuto
ordinario  sono  sostituiti,  rispettivamente, con quelli ai consigli
comunali,  ai  relativi  gruppi  consiliari  ed  ai sindaci ovvero ai
consigli  provinciali, ai relativi gruppi consiliari ed ai presidenti
delle  province.  Il  medesimo criterio di sostituzione si applica ai
riferimenti ai candidati;
    b) l'espressione  "Regione"  e'  sostituita,  rispettivamente, da
quella "Comune" e ovvero da quella "Provincia";
    c) le  espressioni  "liste"  e  "coalizioni"  sono  da riferirsi,
rispettivamente,  alle  liste  in  competizione  per  l'elezione  dei
consigli  comunali  ed  ai raggruppamenti tra queste, collegati ad un
candidato  alla  carica  di sindaco, ovvero ai gruppi di candidati al
consiglio  provinciale  ed ai raggruppamenti tra questi, collegati ad
un candidato alla presidenza della provincia.
  2.  Le  disposizioni  in  materia  di  comunicazione  politica e di
messaggi politici autogestiti dettate nel titolo primo per il periodo
intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella
di chiusura della campagna elettorale si applicano anche in occasione
dell'eventuale  secondo  turno  elettorale, previsto per il 30 aprile
2000,  affinche'  gli  spazi  siano  ripartiti  in  modo uguale tra i
candidati  ammessi  e fermo restando quanto previsto per i messaggi a
pagamento.   Qualora   nelle   comunicazioni   rese  dalle  emittenti
all'Autorita'  ai  sensi  degli  articoli  2,  4  e  5  del  presente
provvedimento, nonche' nei comunicati previsti dagli stessi articoli,
non sia stato preso in considerazione il periodo intercorrente tra il
primo  ed il secondo turno, le comunicazioni ed i comunicati relativi
dovranno essere effettuati entro il 19 aprile.
  3. Le disposizioni dei titoli secondo e terzo, relative alla stampa
periodica  e  quotidiana  e  ai  sondaggi  politici ed elettorali, si
applicano anche in occasione dell'eventuale secondo turno elettorale,
previsto  per il 30 aprile 2000. A tal fine, il riferimento dell'art.
6,  comma  3,  concernente  i programmi di informazione, ad "esiti di
altre  consultazioni  elettorali", e' da intendersi nel senso che tra
tali esiti rientrano anche quelli del primo turno di votazione.