Art. 17. Disposizioni applicabili 1. Per le elezioni che avranno luogo il 16 aprile 2000 nelle province e nei comuni elencati nell'allegato A alla presente delibera si applicano le disposizioni del presente provvedimento, a tal fine dovendosi intendere quanto segue: a) i riferimenti ai consigli regionali, ai relativi gruppi consiliari ed ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario sono sostituiti, rispettivamente, con quelli ai consigli comunali, ai relativi gruppi consiliari ed ai sindaci ovvero ai consigli provinciali, ai relativi gruppi consiliari ed ai presidenti delle province. Il medesimo criterio di sostituzione si applica ai riferimenti ai candidati; b) l'espressione "Regione" e' sostituita, rispettivamente, da quella "Comune" e ovvero da quella "Provincia"; c) le espressioni "liste" e "coalizioni" sono da riferirsi, rispettivamente, alle liste in competizione per l'elezione dei consigli comunali ed ai raggruppamenti tra queste, collegati ad un candidato alla carica di sindaco, ovvero ai gruppi di candidati al consiglio provinciale ed ai raggruppamenti tra questi, collegati ad un candidato alla presidenza della provincia. 2. Le disposizioni in materia di comunicazione politica e di messaggi politici autogestiti dettate nel titolo primo per il periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale si applicano anche in occasione dell'eventuale secondo turno elettorale, previsto per il 30 aprile 2000, affinche' gli spazi siano ripartiti in modo uguale tra i candidati ammessi e fermo restando quanto previsto per i messaggi a pagamento. Qualora nelle comunicazioni rese dalle emittenti all'Autorita' ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 del presente provvedimento, nonche' nei comunicati previsti dagli stessi articoli, non sia stato preso in considerazione il periodo intercorrente tra il primo ed il secondo turno, le comunicazioni ed i comunicati relativi dovranno essere effettuati entro il 19 aprile. 3. Le disposizioni dei titoli secondo e terzo, relative alla stampa periodica e quotidiana e ai sondaggi politici ed elettorali, si applicano anche in occasione dell'eventuale secondo turno elettorale, previsto per il 30 aprile 2000. A tal fine, il riferimento dell'art. 6, comma 3, concernente i programmi di informazione, ad "esiti di altre consultazioni elettorali", e' da intendersi nel senso che tra tali esiti rientrano anche quelli del primo turno di votazione.