Art. 18.
           Periodo ed ambito territoriale di applicazione
  1.  Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino
a  tutto  il  16 aprile  2000, salva una eventuale estensione sino al
30 aprile  in  relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di
sindaco o di presidente della provincia.
  2. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai
programmi   ed   alle  trasmissioni  destinati  ad  essere  trasmessi
esclusivamente  nel  territorio  delle  regioni  nelle  quali  non e'
prevista alcuna consultazione elettorale.