Art. 18. Periodo ed ambito territoriale di applicazione 1. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 16 aprile 2000, salva una eventuale estensione sino al 30 aprile in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di sindaco o di presidente della provincia. 2. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi ed alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente nel territorio delle regioni nelle quali non e' prevista alcuna consultazione elettorale.