Art. 4. Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti 1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali con diffusione nelle regioni a statuto ordinario che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale sono tenute a darne apposita comunicazione, entro e non oltre il quinto giorno successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali, ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L'omissione delle predette comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi per l'intero periodo elettorale. Le emittenti si attengono ai criteri stabiliti dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed osservano le seguenti modalita': a) nell'arco di due settimane, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione, gli spazi per i messaggi vengono assegnati per meta', ai fini di una ripartizione paritaria, alle coalizioni e per l'altra meta', sempre ai fini di una ripartizione paritaria, alle liste presenti in circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione; b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche; c) i messaggi non possono interrompere altri programmi ne' essere interrotti e hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 12 - 14,59; terza fascia 21 - 23,59; quarta fascia 7 - 8,59; quinta fascia 15 - 17,59; sesta fascia 9 - 11,59. Ciascun contenitore comprende almeno tre messaggi; d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; e) ciascun soggetto politico puo' disporre al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione; f) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito gratuito" e l'indicazione del soggetto committente; g) le emittenti che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti: 1) entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali, comunicano ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Tale comunicazione avviene contestualmente a quella riguardante l'intendimento di trasmettere i messaggi politici autogestiti. Ogni variazione successiva di tale collocazione deve essere comunicata, con almeno cinque giorni di anticipo, ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L'omissione di tali ulteriori comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi; 2) entro lo stesso termine di cinque giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali, rendono pubblica la propria decisione di trasmettere i messaggi con apposito comunicato, da trasmettersi almeno una volta nella fascia di maggior ascolto. Qualora il comunicato venga trasmesso oltre il termine predetto, la diffusione dei messaggi non puo' avere inizio prima del settimo giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato. Nel comunicato, che puo' essere trasmesso piu' volte ed essere diffuso in ogni altra forma ritenuta opportuna, l'emittente informa i soggetti politici interessati che presso la sede dell'emittente e presso gli uffici della concessionaria di pubblicita', di cui vengono indicati gli indirizzi e i numeri di telefono, e' depositato un documento concernente le condizioni temporali e le modalita' di presentazione delle richieste per la fruizione di spazi dedicati ai messaggi autogestiti gratuiti. Nel documento viene precisato il termine ultimo, rapportato ad un periodo di due settimane consecutive di trasmissione, entro cui deve avvenire la richiesta nonche' la presentazione del materiale autoprodotto ed e' altresi' indicata ogni altra circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi dedicati ai messaggi. Il documento viene inviato, anche a mezzo telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi; h) i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, le proprie richieste alle emittenti e ai competenti comitati regionali, che ne informano l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro due giorni dalla data di presentazione delle candidature, dichiarando l'avvenuta presentazione di candidature in circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione. Nel caso di richieste avanzate da coalizioni, esse devono essere sottoscritte dal candidato alla presidenza della regione. Nelle richieste deve essere indicata la durata dei messaggi; i) la collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno di un periodo di due settimane avviene per sorteggio nella sede del comitato regionale nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmettera' i messaggi, alla presenza di un funzionario del comitato. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene quindi determinata, sempre alla presenza di un funzionario del comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce. 2. Avvenuta la ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dopo che le regioni abbiano accertato la disponibilita' delle emittenti locali a trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - su proposta del competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi - fissa il numero complessivo dei messaggi e li ripartisce tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili.