Art. 4.
Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti
  1.  Le  emittenti  radiofoniche  e televisive locali con diffusione
nelle  regioni  a  statuto  ordinario  che  accettano  di trasmettere
messaggi  politici autogestiti gratuiti nel periodo intercorrente tra
la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della
campagna elettorale sono tenute a darne apposita comunicazione, entro
e non oltre il quinto giorno successivo alla data di convocazione dei
comizi   elettorali,   ai   competenti   comitati  regionali  per  le
comunicazioni  o,  ove  non  costituiti,  ai comitati regionali per i
servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorita' per le garanzie
nelle   comunicazioni,  anche  a  mezzo  telefax.  L'omissione  delle
predette   comunicazioni  preclude  la  successiva  trasmissione  dei
messaggi  per  l'intero periodo elettorale. Le emittenti si attengono
ai  criteri  stabiliti  dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio
2000, n. 28, ed osservano le seguenti modalita':
    a) nell'arco  di  due settimane, anche con riferimento alle fasce
orarie  di  trasmissione,  gli spazi per i messaggi vengono assegnati
per  meta',  ai fini di una ripartizione paritaria, alle coalizioni e
per l'altra meta', sempre ai fini di una ripartizione paritaria, alle
liste  presenti  in  circoscrizioni  che interessino almeno un quarto
degli elettori chiamati alla consultazione;
    b) i   messaggi   sono  organizzati  in  modo  autogestito,  sono
trasmessi  gratuitamente  e  devono avere una durata sufficiente alla
motivata  esposizione  di  un programma o di una opinione politica, e
comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per
le  emittenti  televisive  e  fra  trenta  e  novanta  secondi per le
emittenti radiofoniche;
    c) i messaggi non possono interrompere altri programmi ne' essere
interrotti  e  hanno una autonoma collocazione nella programmazione e
sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per
ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per
ciascuna  delle  seguenti  fasce  orarie,  progressivamente a partire
dalla  prima:  prima  fascia  18  - 19,59; seconda fascia 12 - 14,59;
terza  fascia  21 - 23,59; quarta fascia 7 - 8,59; quinta fascia 15 -
17,59;  sesta  fascia 9 - 11,59. Ciascun contenitore comprende almeno
tre messaggi;
    d) i  messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo  dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
    e) ciascun  soggetto  politico  puo'  disporre  al  massimo di un
messaggio   sulla   stessa   emittente   in   ciascuna   giornata  di
programmazione;
    f) ogni   messaggio  reca  l'indicazione  "messaggio  autogestito
gratuito" e l'indicazione del soggetto committente;
    g) le  emittenti  che  accettano di trasmettere messaggi politici
autogestiti gratuiti:
      1)  entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione
dei  comizi  elettorali,  comunicano ai competenti comitati regionali
per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per
i  servizi  radiotelevisivi,  che  ne  informano  l'Autorita'  per le
garanzie  nelle  comunicazioni,  la  collocazione  nel palinsesto dei
contenitori.  Tale  comunicazione  avviene  contestualmente  a quella
riguardante   l'intendimento   di  trasmettere  i  messaggi  politici
autogestiti.  Ogni  variazione  successiva  di tale collocazione deve
essere   comunicata,   con  almeno  cinque  giorni  di  anticipo,  ai
competenti  comitati  regionali  per  le  comunicazioni  o,  ove  non
costituiti,  ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che
ne informano l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche a
mezzo  telefax.  L'omissione di tali ulteriori comunicazioni preclude
la successiva trasmissione dei messaggi;
      2)  entro  lo  stesso  termine  di  cinque giorni dalla data di
convocazione  dei  comizi  elettorali,  rendono  pubblica  la propria
decisione  di  trasmettere  i  messaggi  con  apposito comunicato, da
trasmettersi  almeno  una  volta  nella  fascia  di maggior  ascolto.
Qualora  il  comunicato venga trasmesso oltre il termine predetto, la
diffusione  dei  messaggi  non  puo'  avere  inizio prima del settimo
giorno  successivo  alla  data  di  trasmissione  del comunicato. Nel
comunicato, che puo' essere trasmesso piu' volte ed essere diffuso in
ogni  altra  forma ritenuta opportuna, l'emittente informa i soggetti
politici  interessati  che presso la sede dell'emittente e presso gli
uffici  della  concessionaria di pubblicita', di cui vengono indicati
gli  indirizzi  e  i  numeri  di telefono, e' depositato un documento
concernente  le  condizioni temporali e le modalita' di presentazione
delle  richieste  per  la  fruizione  di  spazi  dedicati ai messaggi
autogestiti  gratuiti.  Nel  documento  viene  precisato  il  termine
ultimo,  rapportato  ad  un  periodo  di due settimane consecutive di
trasmissione,  entro  cui  deve  avvenire  la  richiesta  nonche'  la
presentazione del materiale autoprodotto ed e' altresi' indicata ogni
altra  circostanza  od  elemento  tecnico  rilevante per la fruizione
degli spazi dedicati ai messaggi. Il documento viene inviato, anche a
mezzo  telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni
o,   ove   non  costituito,  al  comitato  regionale  per  i  servizi
radiotelevisivi;
    h) i   soggetti   politici  interessati  a  trasmettere  messaggi
autogestiti  comunicano,  anche a mezzo telefax, le proprie richieste
alle  emittenti  e ai competenti comitati regionali, che ne informano
l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni, entro due giorni
dalla data di presentazione delle candidature, dichiarando l'avvenuta
presentazione di candidature in circoscrizioni che interessino almeno
un  quarto  degli  elettori  chiamati alla consultazione. Nel caso di
richieste avanzate da coalizioni, esse devono essere sottoscritte dal
candidato  alla presidenza della regione. Nelle richieste deve essere
indicata la durata dei messaggi;
    i) la   collocazione   dei   messaggi   all'interno  dei  singoli
contenitori  previsti  per  il  primo  giorno  di  un  periodo di due
settimane  avviene  per  sorteggio  nella sede del comitato regionale
nella  cui  area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente
che  trasmettera'  i  messaggi,  alla  presenza di un funzionario del
comitato. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene
quindi  determinata,  sempre  alla  presenza  di  un  funzionario del
comitato,  secondo  un  criterio  di  rotazione a scalare di un posto
all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio
di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.
  2.   Avvenuta   la   ripartizione  tra  le  regioni  delle  risorse
finanziarie  prevista  dall'art.  4, comma 5, della legge 22 febbraio
2000,   n.   28,   e   dopo  che  le  regioni  abbiano  accertato  la
disponibilita'   delle   emittenti   locali  a  trasmettere  messaggi
autogestiti  a  titolo  gratuito,  l'Autorita'  per le garanzie nelle
comunicazioni  - su proposta del competente comitato regionale per le
comunicazioni  o,  ove  questo  non  sia ancora stato costituito, del
comitato  regionale  per  i servizi radiotelevisivi - fissa il numero
complessivo  dei  messaggi  e  li  ripartisce tra i soggetti politici
richiedenti   in   ciascuna   regione,   in  relazione  alle  risorse
disponibili.