Art. 5.
Modalita'   di  trasmissione  dei  messaggi  politici  autogestiti  a
                              pagamento
  1. Le emittenti radiotelevisive locali che accettano di trasmettere
messaggi  autogestiti  a  titolo gratuito secondo le modalita' di cui
all'art.  4 hanno facolta' di diffondere messaggi a pagamento fino ad
un massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata di
programmazione,  praticando  tariffe  pari  al cinquanta per cento di
quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse
fasce orarie. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei
messaggi  autogestiti  a  pagamento  deve,  di  norma,  essere  pari,
nell'ambito  di  una  medesima  settimana,  a  quello  destinato alla
diffusione  dei  messaggi autogestiti a titolo gratuito. Le emittenti
osservano le seguenti modalita':
    a) i  messaggi  sono organizzati in modo autogestito dalle liste,
dalle   coalizioni   e  dai  candidati  e  devono  avere  una  durata
sufficiente  alla  motivata  esposizione  di  un  programma  o di una
opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra
uno  e  tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta
secondi per le emittenti radiofoniche;
    b) i messaggi non possono interrompere altri programmi ne' essere
interrotti,  hanno  una  autonoma collocazione nella programmazione e
sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per
ogni  giornata  di  programmazione. Tali contenitori sono distinti da
quelli dedicati ai messaggi gratuiti;
    c) i  messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo  dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
    d) ciascun  soggetto  politico  puo'  disporre  al massimo di due
messaggi   sulla   stessa   emittente   in   ciascuna   giornata   di
programmazione;
    e) ogni  messaggio  reca  l'indicazione  "messaggio autogestito a
pagamento" e l'indicazione del soggetto committente;
    f) le   emittenti  che  intendono  avvalersi  della  facolta'  di
trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento:
      1)  entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione
dei comizi elettorali comunicano ai competenti comitati regionali per
le comunicazioni o, ove
non  costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi,
che  ne informano l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, la
collocazione  nel  palinsesto  dei  contenitori.  Tale  comunicazione
avviene   contestualmente  a  quella  riguardante  l'intendimento  di
trasmettere i messaggi politici autogestiti gratuiti. Ogni variazione
successiva  di  tale  collocazione deve essere comunicata, con almeno
cinque  giorni  di  anticipo, ai competenti comitati regionali per le
comunicazioni  o,  ove  non  costituiti,  ai comitati regionali per i
servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni,  anche  a  mezzo  telefax.  L'omissione di tali
ulteriori  comunicazioni  preclude  la  successiva  trasmissione  dei
messaggi;
      2)  entro  lo  stesso  termine  di  cinque giorni dalla data di
convocazione  dei  comizi  elettorali,  rendono  pubblica  la propria
decisione di diffondere messaggi a pagamento con apposito comunicato,
da  trasmettersi  almeno  una  volta nella fascia di maggior ascolto.
Qualora  il  comunicato venga trasmesso oltre il termine predetto, la
diffusione  dei  messaggi  non  puo'  avere  inizio prima del settimo
giorno  successivo  alla  data  di  trasmissione  del comunicato. Nel
comunicato, che puo' essere trasmesso piu' volte ed essere diffuso in
ogni  altra  forma ritenuta opportuna, l'emittente informa i soggetti
politici  interessati  che  presso  la sede dell'emittente medesima e
presso gli uffici della concessionaria di pubblicita', di cui vengono
indicati  gli  indirizzi  e  i  numeri  di telefono, e' depositato un
documento  concernente le condizioni economiche, temporali nonche' le
modalita'  di presentazione delle richieste per la fruizione di spazi
dedicati  ai  messaggi  autogestiti  a pagamento. Nel documento viene
precisato  il  termine  ultimo,  rapportato  ad  un  periodo  di  due
settimane  consecutive  di  trasmissione,  entro cui deve avvenire la
richiesta  nonche'  la presentazione del materiale autoprodotto ed e'
altresi'   indicata   ogni  altra  circostanza  od  elemento  tecnico
rilevante  per  la  fruizione  degli  spazi  dedicati ai messaggi. Il
documento  viene  inviato,  anche  a  mezzo  telefax,  al  competente
comitato  regionale  per  le  comunicazioni o, ove non costituito, al
comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
    g) i   soggetti   politici  interessati  a  trasmettere  messaggi
autogestiti a pagamento comunicano, anche a mezzo telefax, le proprie
richieste  alle  emittenti e ai competenti comitati regionali, che ne
informano l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.