Art. 5. Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento 1. Le emittenti radiotelevisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito secondo le modalita' di cui all'art. 4 hanno facolta' di diffondere messaggi a pagamento fino ad un massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata di programmazione, praticando tariffe pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve, di norma, essere pari, nell'ambito di una medesima settimana, a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito. Le emittenti osservano le seguenti modalita': a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito dalle liste, dalle coalizioni e dai candidati e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche; b) i messaggi non possono interrompere altri programmi ne' essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. Tali contenitori sono distinti da quelli dedicati ai messaggi gratuiti; c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; d) ciascun soggetto politico puo' disporre al massimo di due messaggi sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione; e) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito a pagamento" e l'indicazione del soggetto committente; f) le emittenti che intendono avvalersi della facolta' di trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento: 1) entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali comunicano ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Tale comunicazione avviene contestualmente a quella riguardante l'intendimento di trasmettere i messaggi politici autogestiti gratuiti. Ogni variazione successiva di tale collocazione deve essere comunicata, con almeno cinque giorni di anticipo, ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L'omissione di tali ulteriori comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi; 2) entro lo stesso termine di cinque giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali, rendono pubblica la propria decisione di diffondere messaggi a pagamento con apposito comunicato, da trasmettersi almeno una volta nella fascia di maggior ascolto. Qualora il comunicato venga trasmesso oltre il termine predetto, la diffusione dei messaggi non puo' avere inizio prima del settimo giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato. Nel comunicato, che puo' essere trasmesso piu' volte ed essere diffuso in ogni altra forma ritenuta opportuna, l'emittente informa i soggetti politici interessati che presso la sede dell'emittente medesima e presso gli uffici della concessionaria di pubblicita', di cui vengono indicati gli indirizzi e i numeri di telefono, e' depositato un documento concernente le condizioni economiche, temporali nonche' le modalita' di presentazione delle richieste per la fruizione di spazi dedicati ai messaggi autogestiti a pagamento. Nel documento viene precisato il termine ultimo, rapportato ad un periodo di due settimane consecutive di trasmissione, entro cui deve avvenire la richiesta nonche' la presentazione del materiale autoprodotto ed e' altresi' indicata ogni altra circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi dedicati ai messaggi. Il documento viene inviato, anche a mezzo telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi; g) i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti a pagamento comunicano, anche a mezzo telefax, le proprie richieste alle emittenti e ai competenti comitati regionali, che ne informano l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.