Art. 6.
                      Programmi di informazione
  1.  A  decorrere  dal  quarantacinquesimo giorno precedente la data
delle elezioni e sino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine
di   garantire   la   parita'   di  trattamento,  l'obiettivita',  la
completezza   e   l'imparzialita'   dell'informazione,   i  programmi
radiotelevisivi di informazione riconducibili alla responsabilita' di
una  specifica  testata  giornalistica,  cioe'  quelli realizzati con
l'intervento   esclusivo  degli  operatori  della  comunicazione,  si
conformano ai seguenti criteri:
    a) la  presenza  di  candidati,  esponenti di partiti e movimenti
politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e
degli  enti locali e' ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di
assicurare  la  completezza  e  l'imparzialita'  dell'informazione su
fatti  od  eventi  di  interesse  giornalistico  non  attinenti  alla
consultazione  elettorale  e  legati all'attualita' della cronaca. La
presenza   degli  stessi  soggetti  e'  vietata  in  tutte  le  altre
trasmissioni  radiotelevisive  diverse  da  quelle  di  comunicazione
politica e dai messaggi;
    b) quando  vengono  trattate questioni relative alla competizione
elettorale,  fatta salva la distinzione tra informazione ed opinione,
le   posizioni   dei   diversi   soggetti  politici  impegnati  nella
competizione  vanno  rappresentate  in  modo  corretto ed obbiettivo,
anche  con  riferimento  alle  pari  opportunita'  tra  i  due sessi,
evitando  sproporzioni  nelle  cronache  e  nelle riprese tra singoli
competitori, membri del Governo ed esponenti politici.
  2.  In  qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di
comunicazione  politica  e dai messaggi, e' vietato fornire, anche in
forma  indiretta,  indicazioni  o  preferenze  di voto. Direttori dei
programmi,  registi,  conduttori  ed  ospiti  devono  attenersi ad un
comportamento  tale  da  non influenzare, anche in modo surrettizio e
allusivo, le libere scelte degli elettori.
  3.  Ai  fini di quanto previsto nel comma 1 si intendono ricompresi
nei  fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualita'
della cronaca, limitatamente ai tre giorni immediatamente successivi,
anche  gli  esiti di altre consultazioni elettorali cadenti nell'arco
temporale considerato dal presente atto.