Art. 7.
                           C i r c u i t i
  1.  Le  trasmissioni  in contemporanea da parte di emittenti locali
che   operano   in   circuiti   nazionali  comunque  denominati  sono
considerate,  ai  fini del presente atto, come trasmissioni in ambito
nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in
difetto,  le  singole  emittenti  che  fanno parte del circuito, sono
tenuti  al  rispetto  delle  disposizioni  previste  per le emittenti
nazionali  dal  capo  primo  del  presente  titolo,  che si applicano
altresi'  alle  emittenti  autorizzate alla ripetizione dei programmi
esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
  2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di
trasmissione  autonoma,  le  disposizioni  previste  per le emittenti
locali dal capo secondo del presente titolo.
  3.   Ogni   emittente   risponde   direttamente   delle  violazioni
realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.