Art. 8.
              Imprese radiofoniche di partiti politici
  1.  In  conformita'  a  quanto  disposto  dall'art.  6  della legge
22 febbraio  2000,  n.  28,  le  disposizioni  di  cui ai capi primo,
secondo  e terzo del presente titolo non si applicano alle imprese di
radiodiffusione  sonora  che  risultino essere organo ufficiale di un
partito  politico  rappresentato  in almeno un ramo del Parlamento ai
sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per
tali  imprese  e'  comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso
sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.