Art. 9.
          Monitoraggio e conservazione delle registrazioni
  1.  Ai  fini  del monitoraggio le emittenti radiotelevisive inviano
con   cadenza   settimanale   all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni,  se nazionali, o, se locali, ai comitati regionali per
le  comunicazioni  o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i
servizi  radiotelevisivi,  il registro dei programmi di comunicazione
politica  trasmessi,  con l'indicazione dei partecipanti ai programmi
stessi  e  con  la  specificazione  del  soggetto  politico - lista o
coalizione - da essi rappresentato.
  2.  Le  emittenti  radiotelevisive  con  diffusione nelle regioni a
statuto  ordinario  sono  tenute  a conservare le registrazioni della
totalita'  dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per
i  tre  mesi  successivi  a tale data e, comunque, a conservare, sino
alla  conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in
ordine  ai  quali sia stata notificata contestazione di violazione di
disposizioni  delle  leggi  10 dicembre  1993,  n. 515, e 22 febbraio
2000,  n. 28, ovvero di quelle emanate dalla commissione parlamentare
per  l'indirizzo  generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
ovvero di quelle recate dal presente atto.