Art. 9. Monitoraggio e conservazione delle registrazioni 1. Ai fini del monitoraggio le emittenti radiotelevisive inviano con cadenza settimanale all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, se nazionali, o, se locali, ai comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, il registro dei programmi di comunicazione politica trasmessi, con l'indicazione dei partecipanti ai programmi stessi e con la specificazione del soggetto politico - lista o coalizione - da essi rappresentato. 2. Le emittenti radiotelevisive con diffusione nelle regioni a statuto ordinario sono tenute a conservare le registrazioni della totalita' dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni delle leggi 10 dicembre 1993, n. 515, e 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ovvero di quelle recate dal presente atto.