Art. 10. 1. Le regioni e le province autonome predispongono piani annuali di formazione e aggiornamento per i veterinari delle aziende sanitarie locali nonche' campagne di informazione sulla BSE destinate specificamente agli allevatori di animali delle specie bovina e bufalina da realizzare nell'ambito dell'attivita' di educazione sanitaria. Entro il 30 gennaio di ogni anno, le regioni e le province autonome inviano al Ministero della sanita' - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria e al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate una relazione sui programmi di formazione e aggiornamento realizzati nel corso dell'anno precedente.