Art. 11. 1. Chiunque riscontri la presenza di bovini e bufali con sintomi clinici compatibili con la BSE, deve provvedere all'immediata segnalazione al servizio veterinario della azienda U.S.L. competente per territorio. 2. A seguito della segnalazione di cui al comma 1, il veterinario ufficiale procede ad una ispezione in allevamento al fine di verificare la segnalazione ricevuta. 3. Nel caso in cui il veterinario ufficiale riscontri la fondatezza della segnalazione ricevuta: a) ordina l'isolamento ed il divieto di spostamento dell'animale o degli animali in questione; b) effettua un censimento degli animali, anche di specie diverse, presenti nell'azienda; c) compila la scheda di cui all'allegato 1. 4. Gli animali di cui al comma 3, lettera a), devono essere tenuti sotto osservazione clinica, per un periodo di quindici giorni, da parte del servizio veterinario competente per territorio, in collaborazione con esperti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio. Nel caso in cui gli animali in questione vengano a morte durante detto periodo, il servizio veterinario provvede al prelievo di campioni per l'effettuazione degli esami diagnostici differenziali e per la diagnosi di BSE. Il servizio veterinario invia la scheda di cui al comma 3, lettera c), al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate ed al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione. I campioni devono essere inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati dalla scheda di cui all'allegato 4. 5. Qualora alla fine del periodo di osservazione clinica di cui al comma 4, l'animale manifesti regressione della sintomatologia neurologica o sia stata effettuata la diagnosi eziologica di malattia diversa dalla BSE, a seguito di visita collegiale effettuata dal servizio veterinario e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale, competenti per territorio, sono revocate le misure di cui al comma 3, lettera a), e la scheda di cui alla lettera c) del medesimo comma, debitamente integrata con l'eventuale diagnosi effettuata, deve essere inviata al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate ed al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione. L'Istituto zooprofilattico competente per territorio deve inoltre compilare e inviare la scheda di cui all'allegato 4 al Centro di referenza nazionale per o studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate ed al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione. 6. Qualora alla fine del periodo di osservazione clinica di cui al comma 4, non sia possibile escludere la diagnosi di BSE sulla base della persistenza della sintomatologia neurologica, mancata risposta alla terapia o a seguito dei risultati di laboratorio, l'animale deve essere considerato sospetto di BSE, con relativo obbligo di denuncia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. 7. Nel caso di cui al comma 6, l'autorita' sanitaria competente dispone: a) l'abbattimento degli animali sospetti con prelievo di campioni per l'effettuazione degli esami diagnostici e, comunque, per l'effettuazione dell'esame istopatologico del tessuto cerebrale. I campioni sono inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati dalla scheda di cui all'allegato 4; b) la comunicazione del sospetto al Dipartimento alimenti, nutrizione e sanita' pubblica veterinaria, alla regione, all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate, al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione e all'Istituto superiore di sanita'. Ai due Centri di referenza deve essere inviata anche la scheda di cui al comma 3, lettera c); c) il sequestro ed il divieto di spostamento di tutti gli animali delle specie in questione, presenti nell'azienda. 8. Le carni degli animali di cui al comma 7, lettera a), nonche' quelle degli animali morti durante il periodo di osservazione di cui al comma 4, devono essere distrutte mediante incenerimento; a tal fine possono essere utilizzati gli impianti di pretrattamento di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), dell'ordinanza 15 giugno 1998, fermo restando l'obbligo del successivo incenerimento del materiale ottenuto.