Art. 11.
    1.  Chiunque riscontri la presenza di bovini e bufali con sintomi
clinici   compatibili  con  la  BSE,  deve  provvedere  all'immediata
segnalazione  al servizio veterinario della azienda U.S.L. competente
per territorio.
    2. A seguito della segnalazione di cui al comma 1, il veterinario
ufficiale  procede  ad  una  ispezione  in  allevamento  al  fine  di
verificare la segnalazione ricevuta.
    3.  Nel  caso  in  cui  il  veterinario  ufficiale  riscontri  la
fondatezza della segnalazione ricevuta:
      a) ordina   l'isolamento   ed   il   divieto   di   spostamento
dell'animale o degli animali in questione;
      b) effettua  un  censimento  degli  animali,  anche  di  specie
diverse, presenti nell'azienda;
      c) compila la scheda di cui all'allegato 1.
    4.  Gli  animali  di  cui  al  comma 3, lettera a), devono essere
tenuti sotto osservazione clinica, per un periodo di quindici giorni,
da  parte  del  servizio  veterinario  competente  per territorio, in
collaborazione con esperti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale
competente  per  territorio. Nel caso in cui gli animali in questione
vengano  a  morte  durante  detto  periodo,  il  servizio veterinario
provvede  al  prelievo  di  campioni  per l'effettuazione degli esami
diagnostici  differenziali  e  per  la  diagnosi  di BSE. Il servizio
veterinario  invia la scheda di cui al comma 3, lettera c), al Centro
di   referenza   nazionale   per   lo  studio  e  le  ricerche  delle
encefalopatie   animali  e  neuropatologie  comparate  ed  al  Centro
operativo   veterinario   per   l'epidemiologia,   programmazione   e
informazione.   I   campioni   devono   essere  inviati  all'Istituto
zooprofilattico  sperimentale competente per territorio, accompagnati
dalla scheda di cui all'allegato 4.
    5.  Qualora  alla fine del periodo di osservazione clinica di cui
al  comma  4,  l'animale  manifesti  regressione della sintomatologia
neurologica o sia stata effettuata la diagnosi eziologica di malattia
diversa  dalla  BSE,  a  seguito  di visita collegiale effettuata dal
servizio  veterinario  e  dall'Istituto zooprofilattico sperimentale,
competenti per territorio, sono revocate le misure di cui al comma 3,
lettera  a),  e  la scheda di cui alla lettera c) del medesimo comma,
debitamente  integrata  con  l'eventuale  diagnosi  effettuata,  deve
essere  inviata  al  Centro di referenza nazionale per lo studio e le
ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate ed al
Centro  operativo  veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed
informazione.  L'Istituto  zooprofilattico  competente per territorio
deve  inoltre  compilare e inviare la scheda di cui all'allegato 4 al
Centro  di  referenza  nazionale  per  o  studio  e le ricerche delle
encefalopatie   animali  e  neuropatologie  comparate  ed  al  Centro
operativo   veterinario   per   l'epidemiologia,   programmazione   e
informazione.
    6.  Qualora  alla fine del periodo di osservazione clinica di cui
al comma 4, non sia possibile escludere la diagnosi di BSE sulla base
della  persistenza della sintomatologia neurologica, mancata risposta
alla terapia o a seguito dei risultati di laboratorio, l'animale deve
essere  considerato sospetto di BSE, con relativo obbligo di denuncia
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320.
    7.  Nel  caso di cui al comma 6, l'autorita' sanitaria competente
dispone:
      a)  l'abbattimento  degli  animali  sospetti  con  prelievo  di
campioni per l'effettuazione degli esami diagnostici e, comunque, per
l'effettuazione  dell'esame  istopatologico  del tessuto cerebrale. I
campioni   sono  inviati  all'Istituto  zooprofilattico  sperimentale
competente   per   territorio,   accompagnati  dalla  scheda  di  cui
all'allegato 4;
      b) la  comunicazione  del  sospetto  al  Dipartimento alimenti,
nutrizione e sanita' pubblica veterinaria, alla regione, all'Istituto
zooprofilattico  sperimentale competente per territorio, al Centro di
referenza  nazionale  per lo studio e le ricerche delle encefalopatie
animali  e  neuropatologie comparate, al Centro operativo veterinario
per  l'epidemiologia,  programmazione  e  informazione e all'Istituto
superiore  di sanita'. Ai due Centri di referenza deve essere inviata
anche la scheda di cui al comma 3, lettera c);
      c) il  sequestro  ed  il  divieto  di  spostamento di tutti gli
animali delle specie in questione, presenti nell'azienda.
    8.  Le carni degli animali di cui al comma 7, lettera a), nonche'
quelle  degli animali morti durante il periodo di osservazione di cui
al  comma  4,  devono  essere distrutte mediante incenerimento; a tal
fine  possono essere utilizzati gli impianti di pretrattamento di cui
all'art. 2, comma 3, lettera a), dell'ordinanza 15 giugno 1998, fermo
restando   l'obbligo   del  successivo  incenerimento  del  materiale
ottenuto.