Art. 13. 1. In caso di conferma della diagnosi di BSE da parte del Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate, l'autorita' sanitaria competente per territorio dispone, a completamento delle misure previste all'art. 12: a) l'effettuazione del rintraccio degli animali a rischio, utilizzando la scheda di cui all'allegato 5, da parte del veterinario ufficiale dell'azienda U.S.L. in collaborazione con il personale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio; b) l'abbattimento, sotto controllo ufficiale, di tutti gli animali delle specie in questione presenti nell'azienda infetta e la distruzione delle relative carcasse mediante incenerimento in impianti preventivamente individuati dall'autorita' sanitaria regionale; a tal fine possono essere utilizzati gli impianti di pretrattamento di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), dell'ordinanza 15 giugno 1998, fermo restando l'obbligo del successivo incenerimento del materiale ottenuto; c) la ricerca, l'abbattimento e la distruzione, conformemente a quanto previsto alla lettera b) di tutti gli animali eventualmente nati da quelli infetti nei due anni precedenti l'insorgenza dei sintomi neurologici. Tale misura si applica anche agli eventuali ovuli ed embrioni prodotti durante il medesimo periodo; d) la ricerca, l'abbattimento e la distruzione, conformemente a quanto previsto alla lettera b) di tutti gli animali coetanei dei capi infetti che abbiano condiviso i medesimi fattori di rischio, in particolare, alimentari nell'allevamento di nascita, di svezzamento o negli allevamenti nei quali l'animale infetto e' stato detenuto nei primi sei mesi di vita; e) la ricerca delle madri degli animali infetti, allo scopo di completare la scheda prevista nell'allegato 5. 2. Tutti gli animali abbattuti nell'ambito delle misure di cui al comma 1, punti b), c) e d), devono essere sottoposti ad esame diagnostico per BSE. 3. Copia della scheda di cui all'allegato 5, debitamente compilata, deve essere inviata al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione e al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate ai fini di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera a). 4. Il Ministero della sanita' - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria, in collaborazione con il Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione, e con il Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate, coordina le azioni di rintraccio degli animali di cui al comma 1, punti c), d) ed e), informando tempestivamente le regioni e le aziende U.S.L. competenti sulle aziende coinvolte. 5. Nel caso in cui gli animali infetti siano animali introdotti da Paesi terzi o da altri Paesi dell'Unione europea, il Ministero della sanita' - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria, in collaborazione con il Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie a stabilire l'esatta provenienza degli animali e la presenza sul territorio italiano di altri animali con medesima origine. 6. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b), previo parere favorevole del Ministero della sanita' - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria, l'obbligo di abbattimento puo' essere limitato agli animali che hanno condiviso con quelli infetti i medesimi fattori di rischio per BSE. In tale caso l'azienda deve essere sottoposta ad una specifica sorveglianza nel quadro dei controlli di cui all'art. 9. 7. Nel caso in cui gli animali infetti si trovino in una stalla di sosta, il servizio veterinario competente per territorio effettua il rintraccio dell'ultima azienda che ha detenuto l'animale, sulla quale si applicano le misure previste dal presente articolo. 8. Nel caso in cui venga dimostrato dalle indagini epidemiologiche effettuate nell'azienda infetta, che animali delle specie ovina e caprina eventualmente presenti possono essere stati esposti a specifici fattori alimentari di rischio, il servizio veterinario competente per territorio effettua una specifica sorveglianza su tali animali. Tale sorveglianza deve comprendere un programma di campionamento presso gli stabilimenti di macellazione sui capi a fine carriera ed esami diagnostici su quelli morti o macellati d'urgenza.