Art. 14. 1. Nel caso in cui il sospetto della presenza di un animale di eta' superiore a venti mesi con sintomatologia clinica compatibile con BSE venga effettuato presso uno stabilimento di macellazione, nel corso della visita ante mortem, il veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione provvede a: a) compilare la scheda di cui all'allegato 1 ed ad inviarla al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate e al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione; b) abbattere l'animale sospetto, separatamente o al termine delle normali operazioni di macellazione, prelevando i necessari campioni per l'effettuazione delle prove diagnostiche differenziali e per la diagnosi di BSE. Tali campioni saranno inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio scortati dalla scheda di cui all'allegato 4; c) porre sotto vincolo sanitario presso lo stabilimento di macellazione le carni degli animali di cui al punto precedente, eventualmente in stato di congelazione, e destinare alla distruzione i materiali specifici a rischio. 2. Nel caso in cui l'esito delle prove diagnostiche sia positivo per BSE, oltre alle comunicazioni previste all'art. 12, le carni di cui al comma 1, lettera c), devono essere distrutte secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 8. Inoltre deve essere effettuato ii rintraccio dell'ultima azienda che ha detenuto l'animale, con esclusione delle stalle di sosta, per la quale si applicano le misure previste all'art. 13.