Art. 14.
    1.  Nel  caso  in cui il sospetto della presenza di un animale di
eta'  superiore  a  venti mesi con sintomatologia clinica compatibile
con BSE venga effettuato presso uno stabilimento di macellazione, nel
corso  della  visita  ante  mortem,  il  veterinario  ufficiale dello
stabilimento di macellazione provvede a:
      a) compilare  la scheda di cui all'allegato 1 ed ad inviarla al
Centro  di  referenza  nazionale  per  lo  studio e le ricerche delle
encefalopatie   animali   e  neuropatologie  comparate  e  al  Centro
operativo   veterinario   per   l'epidemiologia,   programmazione   e
informazione;
      b) abbattere  l'animale  sospetto,  separatamente  o al termine
delle  normali  operazioni  di  macellazione,  prelevando i necessari
campioni per l'effettuazione delle prove diagnostiche differenziali e
per  la  diagnosi  di BSE. Tali campioni saranno inviati all'Istituto
zooprofilattico sperimentale competente per territorio scortati dalla
scheda di cui all'allegato 4;
      c) porre  sotto  vincolo  sanitario  presso  lo stabilimento di
macellazione  le  carni  degli  animali  di  cui al punto precedente,
eventualmente  in stato di congelazione, e destinare alla distruzione
i materiali specifici a rischio.
    2.  Nel caso in cui l'esito delle prove diagnostiche sia positivo
per  BSE,  oltre alle comunicazioni previste all'art. 12, le carni di
cui  al  comma  1,  lettera  c),  devono  essere distrutte secondo le
disposizioni dell'art. 11, comma 8. Inoltre deve essere effettuato ii
rintraccio   dell'ultima  azienda  che  ha  detenuto  l'animale,  con
esclusione delle stalle di sosta, per la quale si applicano le misure
previste all'art. 13.