Art. 16. 1. Il servizio veterinario delle aziende U.S.L., a seguito di notifica della morte in azienda di uno o piu' animali da riproduzione di eta' superiore a venti mesi, qualora non venga accertata la causa di morte, preleva i campioni necessari per l'effettuazione degli esami diagnostici per BSE. I campioni sono inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati dalla scheda di cui all'allegato 4. Le carni di tali animali devono essere distrutte secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 8. 2. Chiunque accerti l'esistenza di animali da riproduzione di eta' superiore ai quattro anni con sintomi di malattia grave e progressiva non riferibile ad altra patologia, anche in assenza di sintomatologia neurologica, o moribondi, che non presentano segni di malattia di natura infettiva o traumatica deve darne immediata segnalazione al servizio veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio, che ne dispone l'immediata macellazione e l'effettuazione degli esami diagnostici secondo le modalita' indicate all'art. 14. 3. Nel caso in cui l'esito delle prove diagnostiche sia positivo per BSE si applicano le misure previste dagli artt. 12 e 13.