Art. 2. 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) animale con sintomi clinici compatibili con BSE: un animale della specie bovina o bufalina di eta' superiore a venti mesi, con segni comportamentali e neurologici di origine centrale, per i quali non sia possibile escludere la diagnosi della malattia; b) animale affetto da BSE: animale della specie bovina o bufalina per il quale il Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate conferma la diagnosi di encefalopatia spongiforme trasmissibile.