Art. 2.
    1. Ai fini del presente decreto si intende per:
      a) animale  con sintomi clinici compatibili con BSE: un animale
della  specie  bovina  o bufalina di eta' superiore a venti mesi, con
segni  comportamentali e neurologici di origine centrale, per i quali
non sia possibile escludere la diagnosi della malattia;
      b) animale  affetto  da  BSE:  animale  della  specie  bovina o
bufalina  per il quale il Centro di referenza nazionale per lo studio
e  le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate
conferma la diagnosi di encefalopatia spongiforme trasmissibile.