Art. 5. 1. In caso di riscontro, a seguito dei controlli previsti all'art. 4, di presenza di proteine derivate da tessuti di mammiferi nei mangimi destinati ai ruminanti, i servizi veterinari rintracciano tutti gli allevamenti ai quali tali mangimi sono stati distribuiti e, nel caso in cui gli allevamenti siano situati nel territorio di altre aziende U.S.L., provvedono a comunicarlo alle aziende U.S.L. territorialmente competenti.