Art. 7. 1. Il servizio veterinario delle aziende U.S.L. effettua una visita ispettiva di vigilanza in tutti gli allevamenti nei quali esista almeno un bovino da riproduzione, almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che si verifichi la situazione prevista dall'art. 5. Nel corso dell'ispezione il veterinario ufficiale effettua almeno: a) un esame clinico ispettivo preliminare su tutti gli animali dell'allevamento; b) un esame clinico approfondito per tutti gli animali che presentino una sintomatologia sospetta, con compilazione della scheda di cui all'allegato 1; c) la verifica, sul registro di stalla del carico e scarico, degli animali deceduti dall'ultima visita effettuata con verifica delle cause di morte accertate; d) la raccolta delle informazioni sulla tipologia e provenienza dei mangimi utilizzati in azienda attraverso la compilazione della scheda di cui all'allegato 2. 2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli di cui al comma 1, si accerta che in allevamento siano utilizzati per l'alimentazione dei bovini o bufalini mangimi destinati ad altre specie, contenenti proteine derivate da tessuti di mammiferi, sul documento identificativo individuale e sul registro di stalla, per i capi che hanno avuto accesso al mangime in questione, e' riportata l'indicazione "animale a rischio per BSE". Fermo restando il campionamento previsto all'art. 9, al momento della macellazione il servizio veterinario competente dispone per tali animali l'eliminazione del materiale specifico a rischio come definito nell'ordinanza del Ministro della sanita' 15 giugno 1998. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai bovini o bufalini ai quali sono stati somministrati i mangimi di cui all'art. 5. 4. Le informazioni raccolte, tramite le schede di cui all'allegato 2, vengono riportate nella banca dati degli allevamenti bovini di cui all'art. 12, del decreto legislativo n. 196 del 22 maggio 1999, e trasmesse alla regione ed alla competente autorita' centrale con i medesimi flussi istituiti per l'alimentazione dell'anagrafe degli allevamenti e capi bovini. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto il Ministero della sanita' - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria definisce le specifiche tecniche per tali comunicazioni. 5. Le visite ispettive previste al comma 1 possono essere effettuate nell'ambito degli ingressi negli allevamenti bovini per l'espletamento di altre attivita' programmate, anche tramite veterinari liberi professionisti appositamente incaricati o autorizzati.