Art. 3. Gli importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo: la pensione spettante ai ciechi civili assoluti L. 434.050 dal 1o gennaio 2000; la pensione di inabilita' spettante agli invalidi civili totali, l'assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, l'indennita' mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, la pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonche' ai ciechi civili ventesimisti L. 401.380 dal 1o gennaio 2000; l'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti L. 297.830 dal 1o gennaio 2000.