Art. 3.
  Gli  importi  mensili  delle  provvidenze  economiche da erogare ai
minorati   civili  sono  determinati  nelle  seguenti  misure,  salvo
conguaglio   da  effettuarsi  in  sede  di  perequazione  per  l'anno
successivo:
    la pensione spettante ai ciechi civili assoluti L. 434.050 dal 1o
gennaio 2000;
    la  pensione di inabilita' spettante agli invalidi civili totali,
l'assegno   mensile   spettante   agli   invalidi   civili  parziali,
l'indennita'  mensile  di  frequenza  spettante  ai  minori  invalidi
civili, la pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti
ricoverati  nonche'  ai  ciechi civili ventesimisti L. 401.380 dal 1o
gennaio 2000;
    l'assegno  a vita spettante ai ciechi civili decimisti L. 297.830
dal 1o gennaio 2000.