IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante "Disciplina dell'attivita' sementiera"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096"; Considerato che i principi fissati in sede comunitaria con la citata direttiva n. 66/402/CEE sono stati recepiti nell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di norme di cui alla suddetta legge n. 1096/1971 ed al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973; Vista la direttiva n. 1999/54/CE della Commissione del 26 maggio 1999 recante modifica della direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali; Considerato che le modifiche apportate dalla direttiva n. 1999/54/CE della Commissione del 26 maggio 1999 alle norme vigenti in materia di commercializzazione delle sementi di cereali, devono essere recepite nell'ordinamento nazionale; Considerato che la direttiva n. 1999/54/CE della Commissione del 26 maggio 1999 modifica modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico della citata direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio del 14 giugno 1966 e successive modificazioni; A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183; Decreta: Art. 1. 1. Nell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, comma 1, la frase introduttiva della lettera A-bis), e' sostituita dalla seguente: "Sementi di base (ibridi di avena, orzo, riso, segale, frumento, frumento duro, spelta e varieta' di triticale ad autofecondazione)".