IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio del 14 giugno 1966,
relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali;
  Vista  la  legge  25 novembre  1971,  n.  1096, recante "Disciplina
dell'attivita' sementiera";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065,  recante  "Regolamento  di  esecuzione  della legge 25 novembre
1971, n. 1096";
  Considerato  che  i  principi  fissati  in  sede comunitaria con la
citata  direttiva  n. 66/402/CEE sono stati recepiti nell'ordinamento
nazionale  mediante l'adozione di norme di cui alla suddetta legge n.
1096/1971  ed  al  citato  decreto del Presidente della Repubblica n.
1065/1973;
  Vista  la  direttiva  n. 1999/54/CE della Commissione del 26 maggio
1999  recante  modifica  della  direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio
relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali;
  Considerato   che   le   modifiche  apportate  dalla  direttiva  n.
1999/54/CE della Commissione del 26 maggio 1999 alle norme vigenti in
materia  di  commercializzazione  delle  sementi  di  cereali, devono
essere recepite nell'ordinamento nazionale;
  Considerato  che  la  direttiva n. 1999/54/CE della Commissione del
26 maggio  1999  modifica  modalita'  esecutive  e caratteristiche di
ordine tecnico della citata direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio del
14 giugno 1966 e successive modificazioni;
  A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Nell'art.  22  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 8
ottobre  1973,  n. 1065, comma 1, la frase introduttiva della lettera
A-bis), e' sostituita dalla seguente:
    "Sementi  di base (ibridi di avena, orzo, riso, segale, frumento,
frumento duro, spelta e varieta' di triticale ad autofecondazione)".