Art. 3. 1. Nell'allegato VII "Condizioni alle quali devono soddisfare le colture ai fini della certificazione" del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera A) "Cereali", punto 3, la prima e la seconda frase sono sostituite dalla seguente: "La coltura deve presentare identita' e purezza varietali in grado sufficiente o, nel caso di una coltura di linea "inbred , identita' e purezza sufficiente relativamente ai suoi caratteri. Per la produzione di sementi di varieta' ibride, le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilita' o la ristorazione della fertilita'".