Art. 3.
  1.  Nell'allegato  VII  "Condizioni alle quali devono soddisfare le
colture  ai  fini  della  certificazione"  del decreto del Presidente
della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera A) "Cereali", punto
3, la prima e la seconda frase sono sostituite dalla seguente:
    "La  coltura  deve  presentare  identita'  e purezza varietali in
grado  sufficiente  o,  nel  caso  di  una coltura di linea "inbred ,
identita' e purezza sufficiente relativamente ai suoi caratteri.
  Per la produzione di sementi di varieta' ibride, le disposizioni di
cui sopra si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa la
maschiosterilita' o la ristorazione della fertilita'".