Art. 4.
  1. Nell'allegato  VII  "Condizioni  alle quali devono soddisfare le
colture  ai  fini  della  certificazione"  del decreto del Presidente
della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera A) "Cereali", viene
aggiunto il seguente punto:
    "3-ter)  Colture  destinate  a  produrre  sementi  certificate di
ibridi  di  avena,  orzo,  riso,  frumento,  frumento  duro, spelta e
varieta' di triticale ad autofecondazione".
    a) La  coltura  deve essere conforme alle norme seguenti relative
alle  distanze  da  fonti  vicine  di polline che possono determinare
un'impollinazione estranea indesiderabile:
      la  distanza  minima del componente femminile e' di 25 metri da
qualsiasi  altra  varieta'  della  stessa specie, ad eccezione di una
coltura  del  componente  maschile;  questa  distanza puo' non essere
osservata  se  esiste  una  protezione  sufficiente  contro qualsiasi
impollinazione estranea indesiderabile.
    b) La  coltura  deve  presentare  sufficiente identita' e purezza
relativamente ai caratteri dei componenti.
  Quando  la  semente  e'  prodotta  mediante ricorso ad un agente di
ibridazione  chimico,  la  coltura deve essere conforme alle seguenti
norme o altre condizioni:
      i) la  purezza  varietale minima (%) di ciascun componente deve
essere  pari:  per l'avena, l'orzo, il riso, il frumento, il frumento
duro  e  la  spelta:  al  99,7%  per  la  varieta'  di  triticale  ad
autofecondazione: al 99%;
      ii) il livello minimo di ibridita' deve essere pari al 95%.
  L'ibridita'  percentuale  deve  essere  valutata  confortemente  ai
metodi eventualmente seguiti a livello internazionale.
  Nei  casi  in  cui  l'ibridita' e' determinata nel corso dell'esame
delle  sementi  anteriormente  alla certificazione, non e' necessario
determinarla nel corso dell'ispezione sul campo".