Art. 4. 1. Nell'allegato VII "Condizioni alle quali devono soddisfare le colture ai fini della certificazione" del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera A) "Cereali", viene aggiunto il seguente punto: "3-ter) Colture destinate a produrre sementi certificate di ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e varieta' di triticale ad autofecondazione". a) La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare un'impollinazione estranea indesiderabile: la distanza minima del componente femminile e' di 25 metri da qualsiasi altra varieta' della stessa specie, ad eccezione di una coltura del componente maschile; questa distanza puo' non essere osservata se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile. b) La coltura deve presentare sufficiente identita' e purezza relativamente ai caratteri dei componenti. Quando la semente e' prodotta mediante ricorso ad un agente di ibridazione chimico, la coltura deve essere conforme alle seguenti norme o altre condizioni: i) la purezza varietale minima (%) di ciascun componente deve essere pari: per l'avena, l'orzo, il riso, il frumento, il frumento duro e la spelta: al 99,7% per la varieta' di triticale ad autofecondazione: al 99%; ii) il livello minimo di ibridita' deve essere pari al 95%. L'ibridita' percentuale deve essere valutata confortemente ai metodi eventualmente seguiti a livello internazionale. Nei casi in cui l'ibridita' e' determinata nel corso dell'esame delle sementi anteriormente alla certificazione, non e' necessario determinarla nel corso dell'ispezione sul campo".