Art. 5. 1. Nell'allegato VI "Condizioni cui devono soddisfare le sementi" del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, parte I - Colture erbacee da pieno campo - "lettera B (Cereali) punto 1", la prima e la seconda frase sono sostituite dalla seguente: "La semente deve presentare identita' e purezza varietali in grado sufficiente o, nel caso di una semente di linea "inbred , identita' e purezza sufficiente relativamente ai suoi caratteri. Per le sementi di varieta' ibride, le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai caratteri dei componenti".