Art. 5.
  1.  Nell'allegato  VI "Condizioni cui devono soddisfare le sementi"
del  decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065,
parte  I  -  Colture  erbacee  da  pieno campo - "lettera B (Cereali)
punto 1", la prima e la seconda frase sono sostituite dalla seguente:
    "La  semente  deve  presentare  identita'  e purezza varietali in
grado  sufficiente  o,  nel  caso  di  una semente di linea "inbred ,
identita' e purezza sufficiente relativamente ai suoi caratteri.
  Per  le sementi di varieta' ibride, le disposizioni di cui sopra si
applicano anche ai caratteri dei componenti".