Art. 6.
  L'esecuzione   delle   operazioni   relative  al  collocamento  dei
certificati  di  cui  al  presente  decreto  e'  affidata  alla Banca
d'Italia.
  I  rapporti  tra  il  Tesoro  e  la Banca d'Italia conseguenti alle
operazioni  in  parola  saranno  regolati dalle norme contenute nella
convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.
  I   rapporti   tra   il   Tesoro  e  la  Banca  d'Italia  correlati
all'effettuazione  delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria
sono disciplinati da specifici accordi.
  A  rimborso  delle  spese  sostenute e a compenso del servizio reso
sara'   riconosciuta   alla   Banca   d'Italia   una  provvigione  di
collocamento dello 0,15 per cento.
  L'ammontare  della  provvigione  sara' scritturato dalle Sezioni di
tesoreria fra i "pagamenti da regolare".