Art. 6. L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto e' affidata alla Banca d'Italia. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi. A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sara' riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per cento. L'ammontare della provvigione sara' scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i "pagamenti da regolare".