Art. 7.
  Le  offerte  degli  operatori,  fino  ad  un massimo di tre, devono
contenere   l'indicazione   dell'importo  dei  certificati  che  essi
intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
  I  prezzi  indicati  dagli  operatori  devono  variare dell'importo
minimo  di  un  centesimo  di  euro;  eventuali variazioni di importo
diverso vengono arrotondate per eccesso.
  Ciascuna  offerta  non  deve  essere  inferiore  a  500.000 euro di
capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non veranno
prese in considerazione.
  Ciascuna  offerta  non  deve  essere superiore all'importo indicato
nell'art.  1;  eventuali  offerte  di  ammontare  superiore  verranno
accettate limitatamente all'importo medesimo.
  Eventuali  offerte  di  ammontare  non multiplo dell'importo minimo
sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.
Art.  8.   Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche
di  cui  al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro
le  ore  13  del  giorno  24  febbraio  2000, esclusivamente mediante
trasmissione  di  richiesta  telematica  da  indirizzare  alla  Banca
d'Italia  tramite  Rete  nazionale  interbancaria,  con  le modalita'
tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  In  caso  di  interruzione duratura nel collegamento della predetta
"Rete"  troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery"
previste  nella  convenzione  tra  la  Banca d'Italia e gli operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.