Art. 2.
  Il  medicinale  di  cui all'art. 1 e' erogabile a totale carico del
Servizio  sanitario nazionale ai soggetti affetti dal morbo di Wilson
che  non  possono  avvalersi  di  valida alternativa terapeutica, nel
rispetto  delle  condizioni  per  esso  indicato  nell'allegato  1 al
presente provvedimento.
  L'onere di spesa relativo ad un anno, viene, in via presuntiva ed a
mente della precitata normativa, quantificato in L. 20.880.000 circa,
nell'ambito  del  tetto  di spesa programmato di lire 30 miliardi per
anno per l'assistenza farmaceutica ai sensi dell'art. 1, comma 4, del
decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.  536, convertito dalla legge 23
dicembre 1996, n. 648.
  Il  presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la   registrazione   e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 dicembre 1999
           Il Ministro Presidente della Commissione Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2000
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 26