Art. 2. I medicinali di cui all'art. 1 sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti da sindromi mielodisplastiche che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per essi indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento. L'onere di spesa relativo ad un anno tenuto conto della quota di sconto di strutture pubbliche viene, in via presuntiva ed a mente della precitata normativa, quantificato in L. 4.800.000.000 circa, nell'ambito del tetto di spesa programmato di lire 30 miliardi per anno per l'assistenza farmaceutica ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648. Il presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 1999 Il Ministro Presidente della Commissione Bindi Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2000 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 27