Art. 2.
  I  medicinali  di cui all'art. 1 sono erogabili a totale carico del
Servizio   sanitario   nazionale  ai  soggetti  affetti  da  sindromi
mielodisplastiche  che  non  possono  avvalersi di valida alternativa
terapeutica,   nel   rispetto  delle  condizioni  per  essi  indicate
nell'allegato 1 al presente provvedimento.
  L'onere  di  spesa  relativo ad un anno tenuto conto della quota di
sconto  di  strutture  pubbliche  viene, in via presuntiva ed a mente
della  precitata  normativa,  quantificato in L. 4.800.000.000 circa,
nell'ambito  del  tetto  di spesa programmato di lire 30 miliardi per
anno per l'assistenza farmaceutica ai sensi dell'art. 1, comma 4, del
decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.  536, convertito dalla legge 23
dicembre 1996, n. 648.
  Il  presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la   registrazione   e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 dicembre 1999
           Il Ministro Presidente della Commissione Bindi
Registrato  alla  Corte  dei  conti il 18 febbraio 2000 Registro n. 1
Sanita', foglio n. 27