IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica"; Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale" che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalita' ivi specificate; Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire; Visto il decreto ministeriale n. 253 ric. del 15 febbraio 1995, di nomina del Comitato tecnico scientifico, confermato con decreto n. 435 ric. del 27 febbraio 1998, e successivamente modificato con decreto n. 993 ric. del 10 luglio 1998; Viste le deliberazioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 281 del 29 aprile 1994; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: "Nuove modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata"; Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori; Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato tecnico e scientifico nella riunione del 5 ottobre, di cui ai punti 7 del resoconto sommario; Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o e' in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestione e funzione di indirizzo politico amministrativo; Decreta: Art. 1. I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle letti citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalita' per ciascuno indicate. ----> Vedere Progetti da pag. 43 a pag. 55 (PDF) <----