Art. 2. 1. Ai fini del superamento dell'emergenza nel comparto della gestione dei rifiuti il commissario delegato, avvalendosi dei presidenti delle province in qualita' dei sub-commissari oltre che del sub-commissario, di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, fermi restando gli oneri della gestione in capo ai comuni, in particolare dispone: 1.1. la realizzazione, in ciascuna provincia, della raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli, legno, nonche' della raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti urbani, al fine di conseguire, entro il 30 giugno 2000, l'obiettivo del 15 per cento di raccolta differenziata e la programmazione degli interventi per realizzare l'obiettivo minimo di raccolta differenziata del 25 per cento entro il 31 dicembre 2001, subentrando eventualmente nell'affidamento del servizio ai comuni; 1.2 l'attivazione, in ciascuna provincia, della raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti ingombranti nonche' dei beni durevoli di uso domestico tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale per il recupero di detti beni a fine d'uso, subentrando eventualmente nell'affidamento del servizio ai comuni; 1.3 la realizzazione, in ciascuna provincia, della raccolta differenziata degli imballaggi primari, in aggiunta agli obblighi in materia di raccolta differenziata delle frazioni di cui al precedente punto 1.1, al fine di conseguire, entro il 30 giugno 2000, per gli imballaggi primari l'obiettivo del 20 percento in peso da destinarsi al riciclaggio ed il 40 percento complessivo, comprensivo della quota destinata al recupero, ponendo l'onere del servizio a carico del CONAI, sulla base della convenzione gia' stipulata, subentrando nell'affidamento del servizio ai comuni. Nel caso tale convenzione non venga rispettata, il commissario delegato dispone che la raccolta differenziata degli imballaggi primari sia eseguita direttamente dal CONAI con i medesimi obblighi di risultato. Qualora il CONAI non attivi la raccolta entro i successivi novanta giorni, il commissario delegato, previa diffida, puo' disporre, in caso di ulteriore inerzia, che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino il deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari; 1.4 obblighi a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari, cosi' come definiti dall'art. 35, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di provvedere direttamente alla loro raccolta separata e al successivo conferimento, ai fini del reimpiego, riciclaggio o recupero, a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto del CONAI e quelli attivati ai sensi della presente ordinanza, come previsto nella convenzione di cui al precedente punto 1.3; 1.5 la realizzazione di piazzole per lo stoccaggio delle frazioni raccolte separatamente; 1.6 l'adeguamento ovvero la realizzazione, all'interno di ciascuna provincia, degli impianti di selezione e preparazione di carta, plastica, vetro, metalli, legno, tenendo conto dello iniziative poste in essere a livello nazionale in materia di imballaggi primari; 1.7 l'adeguamento ovvero la realizzazione, all'interno di ciascuna provincia, degli impianti per la produzione di compost da frazione organica raccolta separatamente; 1.8 l'adeguamento ovvero la realizzazione, all'interno di ciascuna provincia, degli impianti per il recupero di inerti; 1.9 l'adeguamento ovvero la realizzazione, all'interno di ciascuna provincia, degli impianti di trattamento dei rifiuti ingombranti; 1.10 la realizzazione, in ciascuna provincia, di impianti per il recupero dei beni durevoli di uso domestico tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale in materia di recupero di detti beni a fine d'uso; 1.11 la realizzazione, in ciascuna provincia, di sistemi di trasporto della frazione dei rifiuti urbani residuale dalla raccolta differenziata che consentano la massima economicita' e il minor inquinamento; 1.12 la realizzazione e la gestione; con le risorse assegnate per la gestione dei rifiuti, dei progetti L.S.U. di cui al "Progetto ambiente" approvato dal C.I.P.E. con deliberazione 17 marzo 1998, n. 32, relativi alla regione Puglia, cosi' come previsti dalla Conferenza permanente Stato-regioni nella riunione del 30 luglio 1998; 1.13 la realizzazione del progetto L.S.U. di piattaforma per il trattamento degli elettrodomestici "bianchi" nel comune di Crispiano, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente n. 10447/ARS/DI/4/ SP del 3 agosto 1998; 1.14 l'adozione di misure per favorire il riciclaggio e il recupero da parte del sistema industriale per l'utilizzo finale delle frazioni recuperate; 1.15 le modalita' per il calcolo e l'accollo degli oneri gestionali a carico dei comuni; 1.16 la realizzazione degli interventi di gestione dei rifiuti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998 "Approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Brindisi" e "Approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto" non ancora aggiudicati alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con le risorse previste dai medesimi decreti ovvero disposte a qualsiasi titolo dallo Stato e dall'Unione europea. 2. Il commissario delegato, avvalendosi dei presidenti delle province in qualita' di sub-commissari, realizza sette impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti nei comuni di Bari, Brindisi, Cavallino di Lecce, Conversano, Foggia, Taranto e Trani. A tal fine i presidenti delle province affidano ai soggetti e secondo le modalita' di cui al successivo comma 4, ovvero ad altri soggetti pubblici o privati, anche in deroga ai procedimenti previsti dagli articoli 19, 20, 21, 23 e 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive integrazioni e modificazioni, la realizzazione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti. 3. Il commissario delegato, avvalendosi dei prefetti delle province, dispone altresi': 3.1 l'adeguamento ovvero la realizzazione, in ciascuna provincia, delle discariche necessarie per fronteggiare l'emergenza, nelle more dell'attuazione della raccolta differenziata e della realizzazione e messa in esercizio degli impianti di recupero nonche' per assicurare o smaltimento dei sovvalli; 3.2 la chiusura, la messa in sicurezza e gli interventi di post-gestione delle discariche. 4. Il commissario delegato, per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2, promuove e organizza una gestione unitaria dei rifiuti urbani in ciascun ambito territoriale provinciale. In particolare, ai predetti fini, il commissario delegato promuove la costituzione delle forme e dei modi della cooperazione tra i comuni di ciascun ambito ottimale provinciale ai sensi dell'art. 23, comma 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' costituisce nell'ambito di ciascuna provincia, una societa' mista, cui partecipano la provincia e i comuni che lo richiedano. Il commissario delegato provvede ad associare, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4 della legge 29 marzo 1995, n. 95, all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, consorzi di comuni, aziende speciali e societa' costituite ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, operanti nel settore che possano documentare adeguata esperienza specifica acquisita in ambiti territoriali e per tipologie di servizio analoghe a quelle di pertinenza nonche', eventualmente, le cooperative di cui all'art. 1, comma 21, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 5. Il commissario delegato, in caso di particolari esigenze, puo' nominare commissari ad acta.