Art. 2.
  1.  Ai  fini  del  superamento  dell'emergenza  nel  comparto della
gestione   dei  rifiuti  il  commissario  delegato,  avvalendosi  dei
presidenti  delle  province  in qualita' dei sub-commissari oltre che
del  sub-commissario,  di  cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n.
2985  del  31 maggio 1999, fermi restando gli oneri della gestione in
capo ai comuni, in particolare dispone:
    1.1. la  realizzazione,  in  ciascuna  provincia,  della raccolta
differenziata  della  carta, plastica, vetro, metalli, legno, nonche'
della raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti urbani,
al  fine  di  conseguire, entro il 30 giugno 2000, l'obiettivo del 15
per  cento  di  raccolta  differenziata  e  la  programmazione  degli
interventi    per   realizzare   l'obiettivo   minimo   di   raccolta
differenziata del 25 per cento entro il 31 dicembre 2001, subentrando
eventualmente nell'affidamento del servizio ai comuni;
    1.2 l'attivazione,   in   ciascuna   provincia,   della  raccolta
differenziata  dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti ingombranti
nonche'  dei  beni  durevoli  di  uso  domestico  tenendo conto delle
iniziative  poste  in  essere  a livello nazionale per il recupero di
detti  beni  a fine d'uso, subentrando eventualmente nell'affidamento
del servizio ai comuni;
    1.3 la  realizzazione,  in  ciascuna  provincia,  della  raccolta
differenziata  degli imballaggi primari, in aggiunta agli obblighi in
materia di raccolta differenziata delle frazioni di cui al precedente
punto  1.1,  al  fine di conseguire, entro il 30 giugno 2000, per gli
imballaggi  primari l'obiettivo del 20 percento in peso da destinarsi
al riciclaggio ed il 40 percento complessivo, comprensivo della quota
destinata  al  recupero,  ponendo  l'onere  del servizio a carico del
CONAI,  sulla  base  della  convenzione  gia'  stipulata, subentrando
nell'affidamento  del  servizio  ai comuni. Nel caso tale convenzione
non venga rispettata, il commissario delegato dispone che la raccolta
differenziata  degli imballaggi primari sia eseguita direttamente dal
CONAI  con  i  medesimi  obblighi  di risultato. Qualora il CONAI non
attivi  la raccolta entro i successivi novanta giorni, il commissario
delegato,  previa  diffida,  puo'  disporre,  in  caso  di  ulteriore
inerzia,  che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci
e  dei beni di consumo applichino il deposito cauzionale obbligatorio
sugli imballaggi primari;
    1.4 obblighi  a  carico  dei  detentori di imballaggi secondari e
terziari,  cosi'  come definiti dall'art. 35, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, di provvedere direttamente alla loro raccolta
separata  e  al  successivo  conferimento,  ai  fini  del  reimpiego,
riciclaggio  o  recupero, a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli
operanti  per  conto  del  CONAI  e  quelli  attivati  ai sensi della
presente  ordinanza,  come  previsto  nella  convenzione  di  cui  al
precedente punto 1.3;
    1.5 la realizzazione di piazzole per lo stoccaggio delle frazioni
raccolte separatamente;
    1.6 l'adeguamento   ovvero   la   realizzazione,  all'interno  di
ciascuna  provincia,  degli  impianti  di selezione e preparazione di
carta,   plastica,   vetro,   metalli,  legno,  tenendo  conto  dello
iniziative  poste  in  essere  a  livello  nazionale  in  materia  di
imballaggi primari;
    1.7 l'adeguamento   ovvero   la   realizzazione,  all'interno  di
ciascuna  provincia,  degli  impianti per la produzione di compost da
frazione organica raccolta separatamente;
    1.8 l'adeguamento   ovvero   la   realizzazione,  all'interno  di
ciascuna provincia, degli impianti per il recupero di inerti;
    1.9 l'adeguamento   ovvero   la   realizzazione,  all'interno  di
ciascuna   provincia,  degli  impianti  di  trattamento  dei  rifiuti
ingombranti;
    1.10 la  realizzazione, in ciascuna provincia, di impianti per il
recupero  dei  beni  durevoli  di  uso  domestico tenendo conto delle
iniziative poste in essere a livello nazionale in materia di recupero
di detti beni a fine d'uso;
    1.11 la  realizzazione,  in  ciascuna  provincia,  di  sistemi di
trasporto  della frazione dei rifiuti urbani residuale dalla raccolta
differenziata  che  consentano  la  massima  economicita'  e il minor
inquinamento;
    1.12 la realizzazione e la gestione; con le risorse assegnate per
la  gestione  dei  rifiuti,  dei  progetti L.S.U. di cui al "Progetto
ambiente"  approvato dal C.I.P.E. con deliberazione 17 marzo 1998, n.
32,   relativi   alla  regione  Puglia,  cosi'  come  previsti  dalla
Conferenza  permanente  Stato-regioni  nella  riunione  del 30 luglio
1998;
    1.13 la  realizzazione  del progetto L.S.U. di piattaforma per il
trattamento degli elettrodomestici "bianchi" nel comune di Crispiano,
di  cui  al  decreto  direttoriale  del  Ministero  dell'ambiente  n.
10447/ARS/DI/4/ SP del 3 agosto 1998;
    1.14 l'adozione  di  misure  per  favorire  il  riciclaggio  e il
recupero da parte del sistema industriale per l'utilizzo finale delle
frazioni recuperate;
    1.15 le   modalita'  per  il  calcolo  e  l'accollo  degli  oneri
gestionali a carico dei comuni;
    1.16 la realizzazione degli interventi di gestione dei rifiuti di
cui  ai  decreti  del  Presidente  della  Repubblica  23 aprile  1998
"Approvazione  del  piano  di  disinquinamento per il risanamento del
territorio  della provincia di Brindisi" e "Approvazione del piano di
disinquinamento  per il risanamento del territorio della provincia di
Taranto"  non  ancora  aggiudicati  alla  data di pubblicazione della
presente  ordinanza,  con  le  risorse  previste dai medesimi decreti
ovvero disposte a qualsiasi titolo dallo Stato e dall'Unione europea.
  2.  Il  commissario  delegato,  avvalendosi  dei  presidenti  delle
province  in  qualita'  di sub-commissari, realizza sette impianti di
produzione  del combustibile derivato dai rifiuti nei comuni di Bari,
Brindisi,  Cavallino di Lecce, Conversano, Foggia, Taranto e Trani. A
tal  fine  i presidenti delle province affidano ai soggetti e secondo
le  modalita'  di cui al successivo comma 4, ovvero ad altri soggetti
pubblici  o  privati,  anche in deroga ai procedimenti previsti dagli
articoli  19, 20, 21, 23 e 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive  integrazioni  e  modificazioni,  la  realizzazione  degli
impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti.
  3.   Il   commissario  delegato,  avvalendosi  dei  prefetti  delle
province, dispone altresi':
    3.1 l'adeguamento ovvero la realizzazione, in ciascuna provincia,
delle  discariche necessarie per fronteggiare l'emergenza, nelle more
dell'attuazione  della raccolta differenziata e della realizzazione e
messa  in esercizio degli impianti di recupero nonche' per assicurare
o smaltimento dei sovvalli;
    3.2 la  chiusura,  la  messa  in  sicurezza  e  gli interventi di
post-gestione delle discariche.
  4.  Il  commissario  delegato, per l'attuazione degli interventi di
cui  ai  precedenti  commi  1  e 2, promuove e organizza una gestione
unitaria   dei   rifiuti   urbani   in  ciascun  ambito  territoriale
provinciale.   In  particolare,  ai  predetti  fini,  il  commissario
delegato  promuove  la  costituzione  delle  forme  e  dei modi della
cooperazione  tra  i comuni di ciascun ambito ottimale provinciale ai
sensi  dell'art. 23, comma 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e' costituisce nell'ambito di ciascuna provincia, una societa'
mista,  cui partecipano la provincia e i comuni che lo richiedano. Il
commissario  delegato  provvede  ad  associare,  anche in deroga alle
disposizioni di cui all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
all'art.  4  della legge 29 marzo 1995, n. 95, all'art. 1 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, consorzi
di  comuni, aziende speciali e societa' costituite ai sensi dell'art.
22  della  legge  8 giugno  1990,  n.  142,  operanti nel settore che
possano documentare adeguata esperienza specifica acquisita in ambiti
territoriali  e  per  tipologie  di  servizio  analoghe  a  quelle di
pertinenza  nonche', eventualmente, le cooperative di cui all'art. 1,
comma  21, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
  5.  Il  commissario delegato, in caso di particolari esigenze, puo'
nominare commissari ad acta.