Art. 3.
  1.  Il  commissario  delegato  stipula  contratti  decennali per il
conferimento  del  combustibile  derivato  dai  rifiuti con operatori
industriali  che  si  impegnino  ad utilizzare detto combustibile, in
parziale  sostituzione  dei  combustibili  fossili  ora impiegati, in
impianti   esistenti  nel  territorio  regionale,  a  far  tempo  dal
conferimento  del  combustibile  medesimo  da parte degli impianti di
produzione.   A  tal  fine  il  commissario  delegato  individua  gli
operatori industriali in base a procedure selettive, trasparenti, non
discriminatorie,   selezionandoli  in  funzione  alla  disponibilita'
accertata   dell'impianto,  al  rispetto  delle  norme  tecniche  per
l'utilizzazione  dei  rifiuti non pericolosi come combustibile di cui
all'allegato  2,  sub-allegato 1, del decreto ministeriale 5 febbraio
1998, alla quantita' di combustibile derivato dai rifiuti che ciascun
impianto intende acquisire e alle migliori condizioni economiche.
  2.  Per  l'eventuale  quota  residua  di  combustibile derivato dai
rifiuti,  non  acquisibile  direttamente da operatori industriali per
l'utilizzo  in  impianti  esistenti, in base alle procedure di cui al
precedente  comma  1,  il  commissario delegato stipula, a seguito di
procedure   di   gara  comunitaria  il  cui  bando  e'  definito  dal
commissario  medesimo  d'intesa  con  il  Ministro  dell'ambiente, un
contratto  per  la  durata  massima di dieci anni di conferimento del
combustibile  derivato  dai rifiuti prodotto dagli impianti di cui al
precedente  art.  2,  comma  2,  con  operatori  industriali  che  si
impegnino  a  realizzare  un impianto dedicato per l'utilizzazione di
detto   combustibile   per  la  produzione  di  energia  assicurando,
comunque,  nelle  more  della  messa  in  esercizio di detto impianto
dedicato  il  recupero  energetico  del  combustibile  prodotto. Tale
impianto  dedicato  di  produzione  di energia e' localizzato in siti
anche  in  variante  al piano regionale di gestione dei rifiuti ed al
programma  di  interventi  per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella
regione  Puglia,  approvato  con  decreto  commissariale  n.  70  del
28 luglio   1997,   in  modo  da  assicurare  la maggiore  protezione
ambientale  e  garantire  la  massima  economicita' di gestione anche
attraverso   il  ricorso  al  trasporto  del  combustibile  su  linea
ferroviaria, ed e' dimensionato in coordinamento con la produzione di
combustibile  degli  impianti  di cui al precedente art. 2, comma 2 e
dall'utilizzo  di  parte  del  medesimo  negli  impianti  di  cui  al
precedente comma 1.
  3.  Il  commissario  delegato dispone l'obbligo a carico dei comuni
del  conferimento  dei  rifiuti urbani, con esclusione della raccolta
differenziata,  nei  siti di produzione del combustibile derivato dai
rifiuti, fermo restando l'onere del conferimento, determinato in base
alle  tariffe  degli  impianti  di  produzione e di utilizzazione del
combustibile  derivato  dai  rifiuti e del trasporto, determinate dal
commissario medesimo e poste a carico dei comuni stessi.
  4.  Il  Ministero  dell'industria  e  l'autorita' per l'energia per
quanto  di  competenza autorizzano l'ENEL a stipulare convenzione per
la   cessione  di  energia  elettrica,  alle  condizioni  di  cui  al
provvedimento C.I.P. n. 6/92, e secondo le modalita' di aggiornamento
ivi  previste e comunque vigenti alla data di pubblicazione del bando
di gara di cui al precedente comma 2, con l'operatore industriale che
stipuli  con  il commissario delegato il contratto di cui al medesimo
comma  2.  La  nuova  convenzione dovra' essere stipulata in luogo di
iniziative,  ammesse  fino  al  30 giugno 1995, che non hanno trovato
concretezza.  Tali  incentivi si applicano alla produzione di energia
elettrica mediante combustione del CDR ottenuto trattando fino al 50%
in  peso dei rifiuti urbani totali della regione e da tutti gli altri
rifiuti assimilati.
  5.  Il  commissario  delegato  realizza  con le risorse, non ancora
impegnate di cui alle precedenti ordinanze in materia, gli interventi
necessari  per  la raccolta differenziata, selezione, valorizzazione,
produzione   di   compost  derivato  dalla  frazione  umida  raccolta
separatamente,   al   fine  di  realizzare  il  raggiungimento  degli
obiettivi  alle  condizioni  di  massima  economicita'. Per le stesse
finalita'  e  nei  limiti  delle  risorse  disponibili, puo' altresi'
concorrere   parzialmente   alla   realizzazione  degli  impianti  di
produzione del combustibile derivato dai rifiuti.