Art. 3. 1. Il commissario delegato stipula contratti decennali per il conferimento del combustibile derivato dai rifiuti con operatori industriali che si impegnino ad utilizzare detto combustibile, in parziale sostituzione dei combustibili fossili ora impiegati, in impianti esistenti nel territorio regionale, a far tempo dal conferimento del combustibile medesimo da parte degli impianti di produzione. A tal fine il commissario delegato individua gli operatori industriali in base a procedure selettive, trasparenti, non discriminatorie, selezionandoli in funzione alla disponibilita' accertata dell'impianto, al rispetto delle norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibile di cui all'allegato 2, sub-allegato 1, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, alla quantita' di combustibile derivato dai rifiuti che ciascun impianto intende acquisire e alle migliori condizioni economiche. 2. Per l'eventuale quota residua di combustibile derivato dai rifiuti, non acquisibile direttamente da operatori industriali per l'utilizzo in impianti esistenti, in base alle procedure di cui al precedente comma 1, il commissario delegato stipula, a seguito di procedure di gara comunitaria il cui bando e' definito dal commissario medesimo d'intesa con il Ministro dell'ambiente, un contratto per la durata massima di dieci anni di conferimento del combustibile derivato dai rifiuti prodotto dagli impianti di cui al precedente art. 2, comma 2, con operatori industriali che si impegnino a realizzare un impianto dedicato per l'utilizzazione di detto combustibile per la produzione di energia assicurando, comunque, nelle more della messa in esercizio di detto impianto dedicato il recupero energetico del combustibile prodotto. Tale impianto dedicato di produzione di energia e' localizzato in siti anche in variante al piano regionale di gestione dei rifiuti ed al programma di interventi per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Puglia, approvato con decreto commissariale n. 70 del 28 luglio 1997, in modo da assicurare la maggiore protezione ambientale e garantire la massima economicita' di gestione anche attraverso il ricorso al trasporto del combustibile su linea ferroviaria, ed e' dimensionato in coordinamento con la produzione di combustibile degli impianti di cui al precedente art. 2, comma 2 e dall'utilizzo di parte del medesimo negli impianti di cui al precedente comma 1. 3. Il commissario delegato dispone l'obbligo a carico dei comuni del conferimento dei rifiuti urbani, con esclusione della raccolta differenziata, nei siti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, fermo restando l'onere del conferimento, determinato in base alle tariffe degli impianti di produzione e di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti e del trasporto, determinate dal commissario medesimo e poste a carico dei comuni stessi. 4. Il Ministero dell'industria e l'autorita' per l'energia per quanto di competenza autorizzano l'ENEL a stipulare convenzione per la cessione di energia elettrica, alle condizioni di cui al provvedimento C.I.P. n. 6/92, e secondo le modalita' di aggiornamento ivi previste e comunque vigenti alla data di pubblicazione del bando di gara di cui al precedente comma 2, con l'operatore industriale che stipuli con il commissario delegato il contratto di cui al medesimo comma 2. La nuova convenzione dovra' essere stipulata in luogo di iniziative, ammesse fino al 30 giugno 1995, che non hanno trovato concretezza. Tali incentivi si applicano alla produzione di energia elettrica mediante combustione del CDR ottenuto trattando fino al 50% in peso dei rifiuti urbani totali della regione e da tutti gli altri rifiuti assimilati. 5. Il commissario delegato realizza con le risorse, non ancora impegnate di cui alle precedenti ordinanze in materia, gli interventi necessari per la raccolta differenziata, selezione, valorizzazione, produzione di compost derivato dalla frazione umida raccolta separatamente, al fine di realizzare il raggiungimento degli obiettivi alle condizioni di massima economicita'. Per le stesse finalita' e nei limiti delle risorse disponibili, puo' altresi' concorrere parzialmente alla realizzazione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti.