Art. 4.
  1.  La  realizzazione  degli  impianti di cui al precedente art. 2,
comma  2,  nonche' la stipula dei contratti di cui al precedente art.
3,  comma  2,  e' subordinata alla valutazione, da parte del Ministro
dell'ambiente,  della  compatibilita'  ambientale dei progetti. A tal
fine  il  Ministro  dell'ambiente  si avvale della commissione di cui
all'art.  18,  comma  5,  della  legge  11 marzo  1988, n. 67, che si
esprime  entro  trenta giorni dalla richiesta. Tale compatibilita' e'
verificata con la collaborazione dei comuni interessati.
  2. Qualora la valutazione di compatibilita' ambientale sui progetti
indichi  l'opportunita'  di  valutare  localizzazioni alternative, il
commissario  delegato  definisce  la  proposta  di rilocalizzazione e
acquisisce  dal Ministro dell'ambiente nuovo parere di compatibilita'
ambientale.