Art. 4. 1. La realizzazione degli impianti di cui al precedente art. 2, comma 2, nonche' la stipula dei contratti di cui al precedente art. 3, comma 2, e' subordinata alla valutazione, da parte del Ministro dell'ambiente, della compatibilita' ambientale dei progetti. A tal fine il Ministro dell'ambiente si avvale della commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Tale compatibilita' e' verificata con la collaborazione dei comuni interessati. 2. Qualora la valutazione di compatibilita' ambientale sui progetti indichi l'opportunita' di valutare localizzazioni alternative, il commissario delegato definisce la proposta di rilocalizzazione e acquisisce dal Ministro dell'ambiente nuovo parere di compatibilita' ambientale.