Art. 7. 1. Il Ministero dell'ambiente per le attivita' di propria competenza previste dalla presente ordinanza si avvale del personale e degli esperti di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, cosi' come integrato dall'art. 10, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dall'art. 1, comma 17, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 nonche' dall'ordinanza n. 3032 del 21 gennaio 1999, con le medesime modalita' previste dall'art. 12, comma 3, della citata ordinanza n. 2948. 2. L'attivita' della commissione scientifica di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2450 del 27 giugno 1996, e' prorogata fino al termine dello stato di emergenza alle medesime condizioni previste dalla citata ordinanza n. 2450.