Art. 7.
  1.   Il   Ministero  dell'ambiente  per  le  attivita'  di  propria
competenza  previste dalla presente ordinanza si avvale del personale
e  degli  esperti di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948
del  25 febbraio  1999,  cosi'  come integrato dall'art. 10, comma 4,
dell'ordinanza  n.  2983  del  31 maggio 1999, dall'art. 1, comma 17,
dell'ordinanza  n. 3011 del 21 ottobre 1999 nonche' dall'ordinanza n.
3032   del  21 gennaio  1999,  con  le  medesime  modalita'  previste
dall'art. 12, comma 3, della citata ordinanza n. 2948.
  2.  L'attivita'  della  commissione  scientifica  di cui all'art. 7
dell'ordinanza  n.  2450  del  27 giugno  1996,  e' prorogata fino al
termine  dello  stato  di emergenza alle medesime condizioni previste
dalla citata ordinanza n. 2450.