Art. 9.
  1.  Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti
dai  commissari  delegati  fino  alla  data  di  pubblicazione  della
presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti
giurisdizionali.
  2.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni contenute nelle precedenti
citate  ordinanze  che  non  risultano  in  contrasto con la presente
ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 3 marzo 2000
                                                  Il Ministro: Bianco