Art. 2. 1. Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante. 2. Il lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di tutore deve: a) possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguira' alla fine del periodo di apprendistato; b) svolgere attivita' lavorative coerenti con quelle dell'apprendista; c) possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa. 3. Il requisito di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo non si applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica. 4. Ciascun tutore puo' affiancare non piu' di cinque apprendisti, ferme restando, per le imprese artigiane, le limitazioni numeriche poste dalla legge-quadro di settore.