Art. 2.
  1.  Le  funzioni  di  tutore possono essere svolte da un lavoratore
qualificato  designato  dall'impresa  oppure, nel caso di imprese con
meno  di  quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare
dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.
  2.  Il  lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di tutore
deve:
    a) possedere  un  livello  di  inquadramento  contrattuale pari o
superiore  a  quello  che  l'apprendista  conseguira'  alla  fine del
periodo di apprendistato;
    b) svolgere    attivita'    lavorative    coerenti   con   quelle
dell'apprendista;
    c) possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa.
  3.  Il  requisito  di  cui  al  comma  2,  lettera c), del presente
articolo non si applica nel caso in cui non siano presenti in azienda
lavoratori in possesso di tale caratteristica.
  4.  Ciascun  tutore puo' affiancare non piu' di cinque apprendisti,
ferme  restando,  per  le imprese artigiane, le limitazioni numeriche
poste dalla legge-quadro di settore.