Art. 3.
  1.  Le regioni, di concerto con le organizzazioni di rappresentanza
dei  datori di lavoro e con i sindacati dei lavoratori, aderenti alle
organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative,  programmano
specifici   interventi   formativi  rivolti  ai  tutori  al  fine  di
sviluppare le seguenti competenze:
    a) conoscere  il  contesto  normativo  relativo ai dispositivi di
alternanza;
    b) comprendere   le   funzioni  del  tutore  e  gli  elementi  di
contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione;
    c) gestire  l'accoglienza  e  l'inserimento  degli apprendisti in
azienda;
    d) gestire  le  relazioni  con  i  soggetti  esterni  all'azienda
coinvolti nel percorso formativo dell'apprendista;
    e) pianificare  e  accompagnare  i  percorsi  di  apprendimento e
socializzazione lavorativa;
    f) valutare i progressi e i risultati dell'apprendimento.
  2.  I  tutori  di cui al comma 1, dell'art. 2, del presente decreto
sono  comunque tenuti a partecipare, all'avvio della prima annualita'
di  formazione  esterna, ad almeno una specifica iniziativa formativa
di  durata  non inferiore ad otto ore, organizzata e finanziata dalle
strutture  di  cui  al  comma  2,  dell'art.  1, del presente decreto
nell'ambito delle attivita' formative per apprendisti.
  3.  La  concessione delle agevolazioni contributive di cui all'art.
16,  comma  3,  della  legge  del  24 giugno  1997,  n.  196,  verra'
determinata  sulla base di un piano di sperimentazione predisposto di
intesa fra il Ministero del lavoro, regioni e parti sociali.
    Roma, 28 febbraio 2000
                                                   Il Ministro: Salvi