Art. 3. 1. Le regioni, di concerto con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e con i sindacati dei lavoratori, aderenti alle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative, programmano specifici interventi formativi rivolti ai tutori al fine di sviluppare le seguenti competenze: a) conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza; b) comprendere le funzioni del tutore e gli elementi di contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione; c) gestire l'accoglienza e l'inserimento degli apprendisti in azienda; d) gestire le relazioni con i soggetti esterni all'azienda coinvolti nel percorso formativo dell'apprendista; e) pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa; f) valutare i progressi e i risultati dell'apprendimento. 2. I tutori di cui al comma 1, dell'art. 2, del presente decreto sono comunque tenuti a partecipare, all'avvio della prima annualita' di formazione esterna, ad almeno una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore ad otto ore, organizzata e finanziata dalle strutture di cui al comma 2, dell'art. 1, del presente decreto nell'ambito delle attivita' formative per apprendisti. 3. La concessione delle agevolazioni contributive di cui all'art. 16, comma 3, della legge del 24 giugno 1997, n. 196, verra' determinata sulla base di un piano di sperimentazione predisposto di intesa fra il Ministero del lavoro, regioni e parti sociali. Roma, 28 febbraio 2000 Il Ministro: Salvi