IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la nota dell'ente tutela vini di Romagna con la quale viene richiesta l'integrazione dell'articolo 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli di Faenza" e piu' precisamente alla caratteristica: "titolo alcolometrico volumico minimo", viene rilevata la mancata specificazione che trattasi di alcole "totale"; Ritenuto di doversi procedere alla riformulazione dell'articolo 6 del suddetto disciplinare di produzione, al fine di una corretta applicazione del medesimo; Decreta: L'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Faenza" riconosciuto con decreto dirigenziale 4 agosto 1997 -, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 204 - del 2 settembre 1997 -, e' sostituito con il testo annesso al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 febbraio 2000 Il direttore generale: Di Salvo